Via Ferrucci senza regole: al distributore “dà una mano” il Vigile Urbano

distributore ok

GLI ESPOSTI – Nel caso specifico dell’impianto di via Ferrucci, infine, riportandoci agli esposti che abbiamo avuto modo di leggere, attualmente violerebbe numerose norme, di fatto non essendo più compatibile con il tessuto urbano cittadino.


Per il Codice della strada: A 1) – L’accesso nonché l’uscita dal piazzale dove sono ubicate le colonnine erogatrici di carburante, gasolio compreso, è posto nell’immediata prossimità di due curve (una sul lato sinistro ed una sul lato destro del piazzale) con alti edifici costruiti presso il loro bordo. E questo, considerata anche la presenza costante di autovetture in sosta lungo i bordi stradali, non esistendo il rispetto dei coni visuali di cui al Codice della Strada, limita la visibilità ai mezzi in uscita dal piazzale medesimo, con permanente pericolo di incidenti (alcuni ne sono già accaduti) anche in considerazione del notevole e quasi sempre veloce volume di traffico che si svolge sull’arteria denominata Via A, Ferrucci;

Rifornimento carburante
Rifornimento carburante

Per quanto riguarda poi le norme sulla sicurezza degli impianti erogatori di carburanti 1) –  Le cisterne interrate di deposito dei carburanti hanno il loro bordo più esterno ad una distanza molto inferiore ai 30 metri minimi dalle abitazioni circostanti più prossime; 2) – La superficie complessiva del piazzale è inferiore a quella minima richiesta per l’erogazione del gasolio che però viene ugualmente fornito ad autocarri che restano quasi sempre con i motori accesi anche durante l’operazione di rifornimento; 3) – Il volume complessivo dell’edificato circostante è molto superiore ai 3 mc/mq con un’elevata densità abitativa, attività commerciali e studi medici.

Il piazzale
Il piazzale

Da tutto ciò, dunque, sussiste l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di tener conto dell’art. 32 della Carta Costituzionale che impone di intervenire laddove un impianto di distribuzione carburanti si trova a ridosso di edifici con la presenza negli stessi di attività commerciali e civili abitazioni (Vedasi in proposito sentenza  del Consiglio di Stato, Sez. V, n° 51 del 13/01/2004);

Lavaggio mezzi
Lavaggio mezzi

Relativamente poi all’Impianto di lavaggio autovetture, attualmente gestito da un’altra società (?), è ubicato nel piazzale completamente a ridosso del confine col fabbricato che lo fiancheggia e quindi ad un a distanza di gran lunga inferiore a sei metri. Posto che relativamente alle acque reflue sia tutto in regola, si evidenzia inoltre che non si tiene in alcun conto e non si rispettano gli orari di lavoro imposti da un’ordinanza sindacale (vietato produrre rumori molesti prima delle 8.30 del mattino e tra le 13.30 e le 17 del pomeriggio e ciò più in particolare nel periodo che va dal 1° giugno al 31 ottobre).