Covid, il Governo chiude le discoteche. Nuove disposizioni anche sulle mascherine

Con i contagi da Covid-19 tornati a salire, e l’attenzione di troppi a scendere, ecco arrivare una nuova stretta governativa anti-movida: discoteche chiuse in tutta Italia, ed obbligo di mascherina all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove è più facile che si creino assembramenti senza la possibilità di rispettare il distanziamento sociale, a partire dai luoghi e dai locali aperti al pubblico.

Per gli operatori del settore dell’intrattenimento che vedranno perdere gli introiti alla luce del provvedimento nazionale che sancisce la fine anticipata della stagione – ormai nell’aria alla luce della nuova conta delle positività e della movida selvaggia di alcune aree dello Stivale – saranno riconosciuti contributi economici, già inseriti nel cosiddetto Decreto Agosto.


L’ultima stretta del Governo è stata comunicata domenica pomeriggio, nel corso di una videofonfereza organizzata con i governatori regionali. Di seguito, il contenuto della relativa ordinanza ministeriale, a firma del ministro della Salute Roberto Speranza (QUI PER SCARICARE IL DOCUMENTO):

“”Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, citato in premessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

b) sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 2. Relativamente ai punti a) e b) non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali.

Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Alle disposizioni di cui alla presente ordinanza si applica quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35.

2. La presente ordinanza produce effetti dal 17 Agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n.35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”.