Comitato Spontaneo di Lotta Contro Acqualatina: “I cittadini entrano in consiglio comunale”

Per la prima volta in questo mandato amministrativo (l’ultima volta è accaduto nel 2007) i cittadini di Formia entreranno “attivamente”, e non come semplici spettatori, in consiglio comunale – dichiara in un comunicato il Comitato Spontaneo di Lotta Contro Acqualatina – . Tutto ciò avverrà dopodomani, mercoledì 13 maggio, grazie ad una proposta di iniziativa popolare sottoscritta proprio da oltre 400 cittadini formiani. Una circostanza straordinaria, quella della proposta di delibera comunale, che rilancia gli strumenti di partecipazione popolare dal basso come reali strumenti di cittadinanza attiva sul territorio.

I cittadini che hanno sottoscritto la proposta di delibera chiederanno al consiglio comunale di diffidare Acqualatina dalle esecuzioni coatte del distacco dei contatori dell’acqua. Una questione molto sentita nella nostra città, soprattutto negli ultimi tempi, contro uno strumento di coercizione che andrebbe abolito al più presto, per restituire ai cittadini il diritto di difesa nelle controversie contro Acqualatina e affinché nessun cittadino resti senz’acqua.


L’appuntamento è quindi per mercoledì 13 maggio dalle ore 10,30 presso l’aula consiliare del Comune di Formia. La seduta è pubblica e qualunque cittadino può assistervi.

Quello che segue è il testo integrale della proposta di delibera comunale:

Oggetto: “Proposta di delibera di iniziativa popolare contro l’esecuzione di “distacchi / riduzione del flusso idrico” nelle utenze idriche in situazioni di morosità”

I sottoscritti cittadini elettori del Comune di Formia:

VISTO l’art. 42 (Attribuzioni dei consigli) del Titolo III (Organi) Capo I (Organi di governo del comune e della provincia) Parte I (Ordinamento istituzionale) del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 276 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali):

1. Il consiglio e’ l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo;

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

(…)

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

(…)

e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

(…)

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

(…)

VISTO l’art. 50 (Competenze del sindaco e del presidente della provincia) del Titolo III (Organi) Capo I (Organi di governo del comune e della provincia) Parte I (Ordinamento istituzionale) del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 276 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali):

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia;

(…)

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;.

(…)

VISTO l’art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale) del Titolo III (Organi) Capo I (Organi di governo del comune e della provincia) Parte I (Ordinamento istituzionale) del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 276 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali):

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

(…)

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto;

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica;

(…)

4. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e’ rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

(…)

VISTO l’art. 15 (Diritto alla partecipazione) del Capo I (Istituti della partecipazione) del Titolo II (Partecipazione popolare) della Deliberazione del consiglio comunale n. 139 del 10 dicembre 1999 (Statuto del Comune di Formia):

1. Il Comune nel riconoscere che la partecipazione popolare è condizione essenziale per lo sviluppo della vita sociale favorisce e promuove l’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all’attuazione ed alla verifica delle attività gestionali inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente Statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni associative operanti nel territorio senza fini di lucro, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.

VISTO l’art. 18 (Proposte di iniziativa popolare) del Capo I (Istituti della partecipazione) del Titolo II (Partecipazione popolare) della Deliberazione del consiglio comunale n. 139 del 10 dicembre 1999 (Statuto del Comune di Formia):

1. I residenti che abbiano compiuto 18 anni di età, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all’adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno l’1% degli elettori se rivolte al Comune, e da almeno il 3% dei cittadini elettori in una circoscrizione se rivolta a quest’ultima. Il Sindaco o il Presidente della circoscrizione, verificatane l’ammissibilità, le trasmettono all’organo competente per materia.

3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che ne illustra contenuto e finalità, nonché dalla indicazione dei mezzi finanziari per farvi fronte con la collaborazione degli uffici comunali. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l’esame di ammissibilità, a tutela dell’interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie elencate all’art. 21 commi 1 e 2.

5. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall’organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori.

VISTO l’art. 21 (Esclusione dal referendum) del Capo II (Referendum) del Titolo II (Partecipazione popolare) della Deliberazione del consiglio comunale n. 139 del 10 dicembre 1999 (Statuto del Comune di Formia):

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:

a) contabilità, finanze, tributi e tariffe, con esclusione del patrimonio;

b) elezioni;

c) nomine, designazioni, revoche o decadenze;

d) gestione del personale;

e) atti emanati dal Sindaco in qualità di ufficiale di governo;

f) diritti e disposizioni tese a garantire minoranze etniche, religiose, socialmente emarginate;

2. Non possono inoltre costituire oggetto di referendum popolare le norme statutarie e regolamentari.

(…)

CONSIDERATO che la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato;

CONSIDERATO che l’acqua pubblica è un diritto comune e un bene comune universale, un bene essenziale che appartiene a tutti la cui utilizzazione non può essere sottoposta a vincoli di mercato e la sua libera somministrazione è necessaria a soddisfare le più elementari esigenze di vita;

CONSIDERATO che l’acqua è un bene comune di proprietà collettiva essenziale per la vita. L’acqua è una risorsa vitale e irrinunciabile, il cui accesso deve essere equamente garantito a tutte e tutti in quanto estensione del diritto alla vita contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ogni persona ha diritto ad un quantitativo minimo giornaliero di acqua per l’alimentazione e l’igiene personale;

CONSIDERATO che la necessità di un quantitativo minimo d’acqua comunque riconosciuto anche a chi non può pagarla è sostenuto anche dalla risoluzione dell’Onu per il diritto all’acqua del 28/07/2010;

CONSIDERATO che in diversi casi gli organi giudiziari hanno giudicato non applicabile la misura della sospensione delle utenze idriche. Per citare alcuni casi molto significativi: Il Tribunale di Latina con la sentenza del 13/07/2006 ha giudicato vessatoria e lesiva dei diritti dei cittadini la pratica del distacco della fornitura senza preventiva disamina delle situazioni specifiche e tutela delle fasce deboli. Il Tribunale di Castrovillari ha stabilito che la morosità dell’utente non è una motivazione sufficiente a giustificare il distacco dell’utenza soprattutto perché in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione Italiana (sentenza n.5811 del 30/11/2012). Sempre su questo binario altri Tribunali (Ordinanza del Tribunale di Enna del 9/9/2004, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania del 6/7/2012, Decreto del Tribunale di Bari, ecc…) hanno affermato che “la sospensione della fornitura di un bene primario come l’acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario”, di fatto delegittimando il meccanismo del distacco dell’utenza;

CONSIDERATO che la sospensione della fornitura del servizio non può ritenersi rimedio proporzionato anche sotto il profilo dell’art. 1440 del c.c. al mancata pagamento di fatture recapitate all’utente;

CONSIDERATO ALTRESI’ che Acqualatina, senza scrupolo alcuno, usa lo strumento del distacco dei contatori dell’acqua sotto forma di riduzione del flusso idrico, contravvenendo al principio per cui l’acqua pubblica è un diritto comune e un bene comune universale, un bene essenziale che appartiene a tutti la cui utilizzazione non può essere sottoposta a vincoli di mercato e la sua libera somministrazione è necessaria a soddisfare le più elementari esigenze di vita;

RITENUTO che la riduzione del flusso idrico, così come erroneamente definito e sostenuto da Acqualatina, altro non è che un vero e proprio distacco del contatore dell’acqua, in quanto l’esigua acqua che esce dai rubinetti è tale da non soddisfare il bisogno medio giornaliero di acqua e il limite imposto dalla risoluzione dell’Onu per il diritto all’acqua del 28/07/2010;

RITENUTO PERTANTO che non può ritenersi legittima la risoluzione unilaterale del contratto di fornitura e, dunque, la sospensione dell’erogazione dell’acqua: la morosità dell’utente non è ragione che possa ex se giustificare la sospensione della fornitura di un bene primario come l’acqua.

CHIEDONO al consiglio comunale di Formia di ordinare ad Acqualatina di sospendere le esecuzioni di “distacco / riduzione del flusso idrico” dei contatori dell’acqua, perché tali esecuzioni contrastano con il principio per cui la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi costituiscono diritti inviolabili e inalienabili della persona umana, diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato; le stesse esecuzioni contrastano con il principio per cui che l’acqua è un bene comune di proprietà collettiva essenziale per la vita. L’acqua è una risorsa vitale e irrinunciabile, il cui accesso deve essere equamente garantito a tutte e tutti in quanto estensione del diritto alla vita contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ogni persona ha diritto ad un quantitativo minimo giornaliero di acqua per l’alimentazione e l’igiene personale; e contrastano, infine, con gli orientamenti gli organi giudiziari che hanno giudicato non applicabile la misura della sospensione delle utenze idriche. Per citare alcuni casi molto significativi: Il Tribunale di Latina con la sentenza del 13/07/2006 ha giudicato vessatoria e lesiva dei diritti dei cittadini la pratica del distacco della fornitura senza preventiva disamina delle situazioni specifiche e tutela delle fasce deboli. Il Tribunale di Castrovillari ha stabilito che la morosità dell’utente non è una motivazione sufficiente a giustificare il distacco dell’utenza soprattutto perché in contrasto con l’articolo 2 della Costituzione Italiana (sentenza n.5811 del 30/11/2012). Sempre su questo binario altri Tribunali (Ordinanza del Tribunale di Enna del 9/9/2004, Provvedimento del Tribunale di Tempio Pausania del 6/7/2012, Decreto del Tribunale di Bari, ecc…) hanno affermato che “la sospensione della fornitura di un bene primario come l’acqua appare sproporzionato a fronte di un inadempimento pecuniario”, di fatto delegittimando il meccanismo del distacco dell’utenza;

CHIEDONO al consiglio comunale di Formia di conferire ampio e esplicito mandato al sindaco e alla Giunta Municipale di predisporre gli atti conseguenti alla presente deliberazione, consistente in una diffida legale al gestore dell’acqua di sospendere le esecuzioni di “distacco/riduzione” del flusso idrico dei contatori dell’acqua.

CHIEDONO ALTRESI’ di inoltrare formale richiesta all’ATO4 per richiedere la modifica della Carta dei Servizi ed il Regolamento del Servizio Idrico Integrato del gestore, specificando chiaramente che non si debba procedere al distacco nel caso di morosità incolpevole e/o motivata.