FORMIA, PARCHEGGIO MULTIPIANO: INAMMISSIBILE IL RICORSO DELLA CURATELA FALLIMENTARE

Un nuovo punto a favore dell’Amministrazione Comunale di Formia si aggiunge nella lunga querelle per l’acquisizione al patrimonio comunale del parcheggio Multipiano segnato dalla sentenza resa ieri dal Tribunale di Gaeta.

Con Ordinanza resa fuori udienza del 30-1-2012 n. 297/12 il Tribunale di Gaeta giudice Onorato ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale la Curatela Fallimentare della Formia Servizi aveva chiesto al Tribunale di ordinare in via di urgenza la reintegra del fallimento nel possesso del multipiano, dichiarando illegittima la condotta del Comune volta a molestare il diritto della Curatela sull’area.


Il Tribunale – recita una nota del dirigente dell’Avvocatura Comunale – ha aderito alla tesi del Comune e si è dichiarato carente di giurisdizione, così riconoscendo che il comportamento del Comune di Formia si fonda su atti amministrativi (decadenza della concessione) ancorché al vaglio del Giudice Amministrativo, e ritenendo quindi che la cessione del diritto di superficie alla Società fallita non aveva natura autonoma ma era collegata alla concessione del servizio pubblico (altrimenti all’epoca il Comune giammai avrebbe potuto affidare il compito di costruire e gestire un ‘opera di tale valore  senza una gara pubblica).

L’Ordinanza, unitamente alla mancata concessione da parte dei T.A.R. della sospensiva dei provvedimenti in discussione, segna altro passaggio importante in favore del Comune e fornisce risposta a tutti coloro che – forse perché non conoscono la normativa che disciplina le concessioni dei servizi pubblici – continuano a sostenere che il Comune di Formia si stia appropriando della struttura con una procedura assolutamente discutibile.

Viceversa se i vari Giudici aditi, anche se ad oggi solo nelle fasi  cautelari, non hanno sospeso i provvedimenti adottati dall’Ente, è evidente che l’azione del Comune sotto il profilo giuridico è valida.

Va solo aggiunto, per evitare ulteriore disinformazione, che il Comune ha avviato il procedimento volto a quantificare l’indennizzo dovuto alla Curatela Fallimentare, in ragione dell’avvenuta anticipata acquisizione del bene, secondo quanto prevede la normativa sulla gestione dei servizi pubblici, senza pertanto aver voluto operare alcun esproprio, come erroneamente ritenuto.

E’ obbligo prima che interesse dell’Amministrazione restituire quanto prima il bene all’uso pubblico nel rispetto delle procedure previste dalla legge.