L’ordinanza di Coletta: “niente asilo per i bimbi non vaccinati, multe fino a 500 euro”

L’ordinanza 239 emessa dal sindaco Damiano Coletta è chiara e perentoria per quanto riguarda l’adeguamento alla legge n. 119 del luglio 2017 che ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni “tenendo conto – si legge – che le scuole sono frequentate anche da bambini con immunodepressione di ogni tipo e che ammettere bambini non vaccinati nelle scuole espone i primi ad un elevato rischio per la loro salute”. Così il sindaco Coletta ordina, attraverso questo atto “che nessun bambino al di sotto di 6 anni venga ammesso a frequentare per l’anno scolastico 2018- 2019 senza preventiva verifica delle avvenute vaccinazioni obbligatorie ex lege presso l’anagrafe vaccinale della Regione Lazio” . Nell’ordinanza si legge che: “La citata Legge stabilisce che le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d’accesso ai Servizi educativi per l’infanzia e le Scuole dell’Infanzia ivi incluse quelle private non paritarie (per i bambini da 0 a 6 anni) mentre per gli alunni della scuola dell’obbligo il mancato rispetto della norma comporta sanzioni pecuniarie. Sono esonerati dall’obbligo i minori che si sono immunizzati contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche. Disposizioni transitorie semplificano l’iscrizione all’anno scolastico 2017/2018 permettendo nell’immediato un’autocertificazione sulle vaccinazioni effettuate o la presentazione della prenotazione presso il Centro vaccinale e successivamente la consegna della documentazione attestante l’avvenuto assolvimento all’obbligo vaccinale”. Dopo questo passaggio si prende atto che: “La Regione del Lazio ha istituito l’Anagrafe Vaccinale informatizzata che consente alle Istituzioni scolastiche e ai Responsabili dei Servizi educativi per l’infanzia di effettuare direttamente i controlli sullo stato vaccinale degli alunni”. E quindi, pur riconoscendo che la norma è in una fase transitoria passibile di possibili modificazioni alla fine si fa riferimento a quella ancora in vigore, ovvero: “ad oggi è efficace la L. 31 luglio 2017, n. 119 (in G.U. 05/08/2017, n. 182), cosiddetta Legge Lorenzin e, per l’effetto, sussiste l’obbligo di sottoporre i bambini alle vaccinazioni rese obbligatorie dalla normativa richiamata”.
Se si trasgredisce si rischia grosso, da quel che si legge nell’ordinanza: “L’inosservanza degli obblighi sanciti con la predetta Ordinanza, salvo ulteriori responsabilità civile e penali, è punita con sanzione amministrativa i sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (euro venticinque) a € 500 (euro cinquecento)”.