
Come da pubblicazione della Gazzetta Ufficiale numero 75 del 2 aprile 2011, sono state stabilite le scadenze per la ritargatura dei ciclomotori 50 muniti di targa a cinque cifre. Si legge “I proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 e muniti di documentazione tecnica rilasciata a norma dell’art. 62 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero di certificati di idoneità tecnica rilasciati sino al 13 luglio 2006, per poter circolare richiedono, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14, commi 2 e 3, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il rilascio della targa e del certificato di circolazione di cui all’art. 97, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti termini:
– entro sessanta giorni (1 giugno 2011) dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «0», «1» e «2»;
– entro centoventi giorni (31 luglio 2011), dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «3», «4» e «5»;
– entro centottanta giorni (29 settembre 2011), dalla data di pubblicazione del presente decreto, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «6», «7» e «8»;
– entro duecentoquaranta giorni (28 novembre 2011), dalla data di pubblicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per «9» e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera «A».
In caso di mancato adempimento sono previste sanzioni da 389 a 1559 euro.
info – http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-04-02&task=dettaglio&numgu=76&redaz=11A04290&tmstp=1302539849465
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