Frontone, il Tar annulla le autorizzazioni per il noleggio di lettini e ombrelloni. E il caso finisce in Procura

Frontone

Le contestate autorizzazioni per il noleggio di lettini e ombrelloni sulla spiaggia di Frontone, rilasciate l’estate scorsa dal Comune di Ponza nell’ambito di un bando relativo ai permessi di quel tipo da concedere in varie zone dell’isola, sono state annullate dal Tar di Latina.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso presentato dalle coop Frontone Village, coop Gemini, e dalla ditta Alfredo De Gaetano, rappresentate dagli avvocati Cecilia Greca e Leonardo Zipoli, che subentreranno così nel noleggio di attrezzature balneari sulla gettonatissima spiaggia alle coop San Silverio, Azzurra e L’Alba servizi giovani ponzesi. E vista la condotta tenuta dal Comune, nonostante le richieste di verifiche fatte dalle ricorrenti e un sopralluogo, il caso finisce anche in Procura.


Le coop Frontone e Gemini e la ditta De Gaetano hanno sostenuto che le tre vincitrici del bando non avevano il deposito attrezzature alla distanza prevista dal bando rispetto all’area utilizzata per il noleggio . Una tesi ora accolta dal Tar. “Non è messo in discussione – specificano i giudici nella sentenza – che le aree indicate dalle aggiudicatarie per il deposito delle attrezzature non sono utilizzabili a causa di provvedimenti giudiziari, barriere apposte dalla Regione e posizionamento di scogliere; né sono effettivamente utilizzate dalle neo concessionarie. Come dedotto dalle ricorrenti e come accertato nel sopralluogo della polizia municipale in data 31.7.2019 (depositato il 25.11.2019), laddove è fatto rilevare che le cooperative concessionarie utilizzano un’area diversa per il deposito delle attrezzature (come del resto dichiarato dal presidente della cooperativa San Silverio)”.

Ma il Comune di Ponza non sembra essersene curato. “La circostanza non è stata autonomamente accertata dal SUAP – precisano sempre i giudici – che alla richiesta delle attuali ricorrenti di verifica in loco non ha saputo che opporre una mera verifica “virtuale”, fondata unicamente sulle autocertificazioni delle aggiudicatarie e sui dati del sistema informatico demaniale (S.I.D.), che possono essere sufficienti per l’anagrafe tributaria, come afferma il dirigente del SUAP, ma che non possono esimere l’Amministrazione da un accertamento effettivo dei requisiti richiesti alle concorrenti dalle regole di una gara per il rilascio di concessioni di aree del demanio”.

“Il difetto d’istruttoria sul punto e la mancanza della disponibilità effettiva delle aree da deposito da parte delle aggiudicatarie” hanno così portato all’accoglimento del ricorso. Il Tar, “essendo emerse false dichiarazioni rilasciate dalle aggiudicatarie in ordine al possesso di requisiti richiesti dal disciplinare di gara, quanto alla disponibilità delle zone per deposito attrezzature”, e vista “l’inerzia degli organi amministrativi nella verifica degli stessi”, gli atti sono stati quindi trasmessi alla Procura della Repubblica di Cassino “per i possibili accertamenti di competenza”. Le società ricorrenti inoltre ora notificheranno al Comune di Ponza gli atti di citazione per i danni subiti l’estate scorsa, in cui non hanno potuto lavorare, e presenteranno una denuncia alla Procura presso la Corte dei conti per danno erariale.