Le cause di esclusione dalla procedura di gara nel nuovo Codice Appalti

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Le cause di esclusione nei bandi pubblici sono un aspetto importante per garantire la correttezza e l’efficienza dei processi di appalto.

Con l’entrata in vigore del Codice Appalti 2023, sono state apportate alcune modifiche significative alle cause di esclusione distinguendo due fattispecie prevalenti:


  • Cause di esclusione automatica (Articolo 94): Queste cause non ammettono discrezionalità da parte della stazione appaltante. L’operatore economico che verte in una di queste situazioni viene automaticamente escluso.
  • Cause di esclusione non automatica (Articolo 95): Queste cause richiedono una valutazione specifica da parte della stazione appaltante.

Generalmente oltre ai requisiti propedeutici all’ammissione degli operatori economici, nel disciplinare di gara o lettera d’invito vengono menzionate anche le situazioni “non sanabili” attraverso il soccorso istruttorio, la cui carenza comporta l’esclusione dalla procedura.

Cause di esclusione non automatica

Molteplici sono le cause che sottopongono l’ufficio gare ad un rischio elevato di esclusione, tra quelle cause di esclusione non automatica.

A mero titolo informativo e non esaustivo, potremmo citarne le seguenti situazioni più ricorrenti:

  • la carenza della carta d’identità associata ad una dichiarazione redatta secondo il D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma olografa;
  • la presentazione della documentazione sottoscritta da un soggetto che non ha poteri sufficienti per impegnare la società alla partecipazione;
  • la mancata predisposizione, entro i termini della partecipazione, della c.d. polizza provvisoria. Tale documento potrebbe considerarsi sanabile a condizione che sia stata emessa e sottoscritta da entrambi i soggetti (assicuratore e assicurato) prima della scadenza ma non allegata per una mera negligenza operativa;
  • la mancata indicazione della società che partecipa e qualsiasi riferimento della gara per la quale si sta partecipando;
  • la mancata indicazione dei requisiti di gara;
  • il mancato pagamento del contributo ANAC;
  • l’omissione di tutta la documentazione considerata essenziale dalla stazione appaltante, come il patto di legalità, contratto di avvalimento e di ATI.

Oltre questi parametri amministrati, qualsiasi carenza ed omissione di carattere tecnico ed economico non potrebbe essere sanato, salvo diversa indicazione della stazione appaltante.

Resta inteso che qualsiasi riferimento che faccia cenno all’offerta tecnico e/o economico inserita nella sezione non pertinente potrebbe pregiudica l’ammissione alla fase successiva.

L’elevata burocrazia degli appalti

Ad oggi la situazione dell’esclusione potrebbe definirsi una delle principali fonti di “giurisprudenza”, che spinge l’operatore economico a sottoporre la questione al TAR sperando nella riammissione alla procedura e all’esecuzione della lavorazione.

Proprio sulla scia di questa elevata e insidiosa burocrazia che regna sovrana sulla partecipazione alla gare pubbliche, la legislazione Italiana risulta essere una tra la più difficile tra quelle dell’unione europea nonostante lo stesso D.Lgs 36/2023 derivi da un’impostazione comunitaria.

A tal proposito, il decreto più recente ha cercato di snellire le procedure di partecipazione garantendo comunque la libera competizione tra tutti gli operatori economici beneficiando soprattutto della digitalizzazione con l’ausilio delle piattaforme e-procurement.

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