Annullata dal Tar di Latina l’aggiudicazione dell’impianto sportivo “Tensostruttura Palamendola” alla società Formia Basketball.
E, accogliendo il ricorso presentato dalla Polisportiva Nuovi Orizzonti, rappresentata dall’avvocato Aldo Scipione, annullati pure tutti gli atti di gara.
Una sentenza con cui il Tar ha sollevato inquietanti dubbi su quanto accaduto negli uffici del Comune di Formia prima dell’assegnazione di quell’impianto nel settembre scorso.
La Polisportiva Nuovi Orizzonti, che fino a cinque mesi fa ha gestito la “Tensostruttura Palamendola”, è stata esclusa dalla gara perché la commissione giudicatrice “ha rilevato una manifesta violazione del principio di segretezza e di integrità dell’offerta, avendo accertato che il modulo” presentato al Comune era “stato medio tempore sostituito con uno conforme a quanto richiesto, sì da giustificare anche la presentazione di una denuncia per turbata libertà degli incanti”.
Per la ricorrente, però, a quel punto andava annullato tutto e tale tesi è stata accolta dai giudici amministrativi.
Il Tar di Latina ha specificato che “la constatazione da parte dei pubblici ufficiali facenti parte del seggio di gara della avvenuta manomissione dei moduli dell’offerta della Polisportiva Nuovi Orizzonti, che è stata posta a fondamento del provvedimento di esclusione della ricorrente, è accertamento assistito dalla fede privilegiata”.
E dunque era necessario procedere con l'”annullamento in autotutela dell’intera gara, che risulta essere stata indubbiamente turbata nel suo svolgimento”.
“Sebbene non siano state ancora accertate specifiche responsabilità individuali per quanto accaduto – sostengono i giudici – è indubitabile che l’offerta di uno dei due concorrenti che hanno preso parte alla gara sia stata manomessa mentre il relativo plico era custodito presso gli uffici del Comune di Formia, che ha così consentito, quantomeno a titolo di negligenza, che ignoti potessero accedere ai documenti di offerta di un concorrente ed alterarne i contenuti.
Una simile gravissima circostanza avrebbe dovuto indurre prudentemente l’Amministrazione ad annullare la procedura di affidamento, perché la gara è da ritenere irrimediabilmente turbata tanto nell’ipotesi in cui quanto accaduto sia stato commesso per avvantaggiare la ricorrente, quanto in quella, che non può essere esclusa a priori, in cui lo scopo perseguito sia stato di danneggiarla, determinandone l’esclusione ed orientando così il corso del procedimento in favore della sola concorrente rimasta”.