Presunto abuso edilizio, il Comune perde al Tar

Il Tar di Latina

Presunto abuso edilizio, il Comune dispone l’abbattimento nei confronti dei privati, ma il provvedimento viene impugnato e l’Ente perde al Tar.

Un sopralluogo effettuato esternamente e poi l’ordinanza di demolizione nei confronti degli eredi di un immobile realizzato negli anni ’60 e per cui era stata presentata domanda di sanatoria negli anni ’80 con pagamento dell’oblazione. Una serie di circostanze che hanno portato i giudici amministrativi ad accogliere il ricorso presentato dagli eredi.


“Il manufatto in questione – si legge in un passaggio della sentenza –  è pervenuto al defunto…, dante causa dei ricorrenti, iure successione, dal padre… che lo aveva edificato negli 1964-1965, e cioè, in epoca in cui lo stesso, ricadente all’esterno del centro abitato, non richiedeva alcun titolo abitativo. L’esistenza del manufatto, in questione, risulta dalla foto da volo certificato dall’Aeronautica Militare dell’anno 1966”.

E poi ancora “L’ordinanza di demolizione è illegittima , nella parte in cui ingiunge la demolizione dell’opera in contestazione, prefigurando l’applicazione della sanzione accessoria dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale e l’eventuale sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti, nuovi proprietari della presunta opera abusiva, in quanto quest’ultimi, pur essendo proprietari dell’area su cui è stata realizzata la presunta opera abusiva, sono del tutto estranei alla realizzazione della stessa, per cui la sanzione della sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale non può colpire i ricorrenti”.

Rispetto alle valutazioni effettuate dagli uffici comunali nella sentenza del Tar viene infine specificato: “Coglie nel segno l’assorbente censura con cui i ricorrenti contestano l’omesso previo esame da parte dell’Amministrazione della domanda di condono presentata dal de cuius … in data 20 marzo 1986 con prot. 010241, peraltro depositata in copia agli atti del presente giudizio. Inspiegabile è l’affermazione dell’Amministrazione che si ritiene dispensata dall’esaminare tale istanza semplicemente per il fatto che l’istanza non risulta acquisita agli dell’Ufficio Condono Edilizio. Ancora più inspiegabile è il riferimento nel provvedimento al prot. “10421”, diverso da quello indicato nella copia in possesso del ricorrente. In pratica, l’Amministrazione ha scaricato sugli istanti la propria inefficienza organizzativa”.