Bocciato su tutta la linea l’appalto bandito il 6 ottobre scorso dal Comune di Terracina per l’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico.
Accogliendo il ricorso della società Seatour, il Tar di Latina ha annullato tutti gli atti relativi alla gara.
La ricorrente ha sostenuto che l’appalto era formato da due prestazioni ben distinte, quella del trasporto pubblico locale e quella del trasporto scolastico, la prima della durata di un anno e la seconda di nove anni, prevedendo che i concorrenti fossero in possesso di specifici requisiti per comprovare l’esperienza pregressa e la capacità organizzativa esclusivamente in merito al servizio di trasporto scolastico.
Sempre la Seatour ha poi evidenziato che, nonostante l’eterogeneità delle prestazioni oggetto dell’affidamento, l’appalto non era stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali e che lo stesso prevedeva che l’accesso fosse riservato esclusivamente alle imprese del solo settore del trasporto scolastico.
Una gara considerata dalla ricorrente penalizzante per le imprese del settore del trasporto pubblico locale, impossibilitate a partecipare, in violazione delle norme del Codice dei Contratti pubblici, dei principi a tutela della par condicio e della massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, e dello stesso Decreto Crescita, che obbliga le Amministrazioni a motivare adeguatamente la scelta dei modelli organizzativi dei servizi pubblici mediante la pubblicazione di una relazione che descriva l’iter valutativo compiuto.
Argomentazioni che hanno convinto i giudici, sottolineando anche che su una gara del genere, bandita da un altro Comune, era già intervenuto l’Antitrust, precisando la profonda differenza tra trasporto pubblico locale e trasporto scolastico e rilevando l’illegittimità della mancata suddivisione in lotti.