Il mese di dicembre è quello in cui i contribuenti devono pagare la seconda rata dell’IMU (Imposta Municipale Unica). Quest’anno, però, a causa dei danni economici provocati dalla pandemia, il Governo ha introdotto varie agevolazioni, nel tentativo di alleggerire la pressione fiscale a carico di alcune categorie, particolarmente penalizzate dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria.
Per quanto riguarda i contribuenti ‘ordinari’, come ad esempio un lavoratore dipendente con una seconda casa, la scadenza per il pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 è rimasta invariata (16 dicembre). Per coloro i quali non hanno rispettato il termine standard, è possibile rimediare tramite il ravvedimento operoso; si tratta di una sanzione calcolata in base ai giorni di ritardo con cui viene effettuato il pagamento: entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari allo 0.1% dell’importo dovuto.
Le esenzioni, invece, riguardano alcune imprese, ed in particolare quelle afferenti al settore del turismo e dello spettacolo; nello specifico, tale agevolazione riguarda alberghi, stabilimenti balneari, discoteche, teatri, cinema e tutte le strutture destinate ad ospitare manifestazioni o eventi fieristici. Va sottolineato come l’esenzione è valida solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività (come stabilito dal quarto “Decreto Ristori”). Stesso discorso per quanto riguarda gli esercizi e le attività di ristorazione (bar e ristoranti) che abbiano subito gravi perdite a causa del lockdown e di successive misure di chiusura. Tale misura dovrebbe essere estesa anche al 2021 e al 2022, benché ciò sia subordinato all’approvazione da parte della Commissione Europea.
La proroga per il saldo del conguaglio
La rata di dicembre dell’IMU coincide con quella del saldo del conguaglio, che si deve quando cambiano le aliquote comunali per il calcolo dell’imposta. La situazione, da questo punto di vista, è leggermente più complessa. La Legge di Conversione, approvata in via definitiva il 25 novembre 2020, ha introdotto una proroga che consentirà di pagare la seconda rata dell’imposta in due tranche; in sostanza, non è tanto una concessione ai contribuenti quanto ai comuni. Il provvedimento, infatti, consente a questi ultimi una deroga di alcuni mesi per la determinazione delle nuove aliquote per il calcolo della seconda rata; di conseguenza, nel caso in cui il comune non abbia ancora completato tale procedura, anche i contribuenti avranno più tempo per saldare l’eventuale conguaglio: la deroga è fino al 28 febbraio 2021 (poiché coincide con la domenica, il termine slitta automaticamente al giorno successivo). Come si legge nel testo di legge, “l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-quinquies e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 sulla base degli atti pubblicati ai sensi del comma 4-sexies è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie”.
Come si calcola l’IMU?
Per comprendere a pieno il meccanismo della proroga sul pagamento del conguaglio, bisogna conoscere il meccanismo di calcolo dell’IMU. L’imposta viene determinata a partire dalla base imponibile, rappresentata dalla somma della rendita catastale e del 5% del coefficiente catastale. Al risultato va poi applicata l’aliquota IMU, stabilita da ciascun comune. Il calcolo della rendita catastale, come si legge sul sito specializzato Ivisura.it, si effettua applicando una semplice formula, in cui la consistenza dell’immobile (espressa in vani o in metri quadri) viene moltiplicato per il coefficiente catastale; questi è rappresentato da un valore fisso (assegnato nelle tariffe d’estimo da parte dell’Agenzia del Territorio) determinato in funzione della categoria catastale al quale appartiene l’immobile. L’aliquota comunale, infine, è un parametro stabilito e reso pubblico dal comune che può subire variazioni più o meno significative di anno in anno.