Nessuno sconto dal Tar di Latina per l’ex deputato ed ex tesoriere alla Camera di Fratelli d’Italia, Pasquale Maietta.
I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso dell’ex parlamentare pontino e confermato la decisione del Comune di annullare in autotutela il permesso a costruire in sanatoria rilasciato il 21 gennaio 2014 all’allora esponente del centrodestra, relativo ai lavori effettuati nella sua villa di via Nascosa, poi indicata nel processo “Arpalo” come un bene acquistato con il denaro oggetto di riciclaggio.
Un provvedimento annullato “perché rilasciato su presupposti erronei, in quanto pone a legittimazione urbanistico-edilizia opere per le quali non risulta essere stato rilasciato il preventivo e necessario nulla osta regionale circa il vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dai lavori abusivi”.
Maietta, proprietario del lotto di terreno su cui sorge l’immobile e della antistante fascia frangivento, dopo aver realizzato abusivamente un muro di cinta e un passo carrabile, ha presentato al Comune istanza di accertamento di conformità e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
L’ente locale, senza attendere il nulla osta regionale, il 21 gennaio 2014 gli ha rilasciato il permesso di costruire in sanatoria.
Lo stesso Comune, il 24 maggio 2018, ha quindi comunicato all’ex parlamentare l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria e poi ha annullato tale provvedimento perché rilasciato “su un erroneo presupposto di valutazione di quanto stabilito” dalla norma regionale in materia.
Il Tar, a cui l’ex esponente ha fatto ricorso, in prima battuta ha congelato il provvedimento comunale, invitando l’ente a riesaminare la pratica, ma Maietta non ha inviato al Comune e alla Regione “alcun elemento utile a consentire la rivalutazione della sua posizione rispetto a quanto emerso nel corso del procedimento di annullamento in autotutela”.
Avallato dunque ora dai giudici l’annullamento del condono, specificando che l’ex deputato “ha taciuto alle Amministrazioni competenti le informazioni necessarie per accertare se la fascia frangivento avesse perso la propria funzione pubblica, né ha ritenuto di fornirle nel corso del giudizio”.