Una cartella di pagamento da oltre 22mila euro notificata dall’Agenzia delle Entrate per una storia di cinque anni fa, il Comune paga ma si rivolge anche alla Corte dei Conti per vederci chiaro. E’ quanto si evince da una delibera di giunta relativa in cui è stato disposto il pagamento di una sanzione amministrativa datata per un importo pari a euro 22.665,88 (oltre interessi di mora e ulteriori oneri per il servizio di riscossione), comminata dal “Garante per la Protezione dei Dati Personali”, in relazione ad un progetto di realizzazione di un portale web relativo ad un servizio di e-cemetery, da realizzare con fondi regionali, che ha avuto inizio nel 2008.
Nel nel documento si contestava al Comune di Formia “la violazione della disposizione di cui all’art. 157 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, relativamente all’obbligo di fornire informazioni o di esibire documenti al Garante, sanzionata dall’art.164 del medesimo Codice, e la prima richiesta del Garante è dell’11 dicembre 2014″. L’Ente aveva chiesto parere legale che era stato negativo quindi per il servizio avvocatura del Comune la sanzione non doveva essere pagata. Quindi, almeno in teoria, doveva seguire il pagamento della sanzione cosa che evidentemente non è avvenuta.
Per questo motivo la giunta ha disposto il pagamento di 22.665,88 (oltre interessi di mora e ulteriori oneri per il servizio di riscossione) ma non solo. Si legge infatti nell’atto: “seguito delle citate note dell’Awocatura Comunale e del Segretario Generale ne consegue che si è in presenza di una condotta omissiva gestionale, protrattasi nel tempo, contrassegnata da evidenti responsabilità e superficialità, che non ha consentito di attenuare l’importo della sanzione, non prvvedendo al pagamento ridotto della stessa nei termini assegnati , né ad attivare il procedimento semplificato di ‘definizione agevolata’ della sanzione medesima ex art. 18 del d. lgs. 101/2018 – e poi ancora – pertanto il procedimento si è oramai concluso e la cartella di pagamento esattoriale non appare suscettibile, allo stato e per le motivazione di cui all’allegato parere dell’Avvocatura Comunale, di utile impugnazione e/o opposizione che, qualora diversamente proposti, comporterebbe ulteriori esborsi a carico del Comune che risulterebbero, in caso di soccombenza , del tutto ingiustificati – per questo motivo viene dato mandato al segretario generale di avviare l’iter – per la segnalazione del danno erariale in esame alla Corte dei Conti- Procura Genera le presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio”.