Con il termine assicurazione si intende, citando testualmente il Vocabolario Treccani, “il fatto di assicurare, di assicurarsi, cioè di rendere o rendersi certo, o sicuro, o protetto, e le parole o gli atti con cui si assicura”.
Tal garanzia può interessare un notevole numero di circostanze e imprevisti, più o meno gravi, che è possibile incrociare nel corso della propria vita. Ma per quanto riguarda, più specificatamente, l’assicurazione dell’auto essa consiste di base nella copertura, da parte della compagnia assicurativa con la quale il richiedente ha stipulato un contratto, di eventuali danni causati da un sinistro a persone, animali o cose, anche se nei limiti previsti da un massimale, vale a dire una cifra massima (concordata al momento della sottoscrizione della polizza RCA), oltre il quale sarà l’assicurato a rispondere con il proprio patrimonio.
Solitamente i contratti di questo tipo hanno durata annuale e al termine dei 12 mesi l’assicurato può decidere se procedere con la disdetta dell’assicurazione auto o rinnovare.
In questo modo ogni volta che scade un contratto assicurativo, il contraente ha piena libertà di scegliere se continuare a pagare il cosiddetto premio alla stessa compagnia (in una o più rate, a seconda di quanto precedentemente pattuito) o se cambiarla poiché magari ha scoperto che un’altra compagnia è più flessibile e più conveniente (risparmiando quindi denaro senza doversi preoccupare di clausole contrattuali limitanti).
Questo diritto dell’assicurato, che forse può apparire “scontato” a qualcuno, in realtà è una conquista di recente acquisizione poiché fino al 2012 i contratti RC Auto (e moto) godevano del cosiddetto tacito rinnovo, ovvero la proroga automatica della stipula per l’anno successivo a meno a meno di una richiesta di disdetta da parte del cliente (però) almeno 30 o 60 giorni prima della scadenza. È stato il Decreto Legge numero 179 (noto anche come “Decreto di Sviluppo bis”), in vigore dal primo gennaio del 2013, a sancirne l’abolizione (solo nelle polizze RC Auto), con efficacia retroattiva.
Dunque oggi i contratti assicurativi annuali riguardanti la circolazione di veicoli a motore e natanti si risolvono automaticamente al momento della scadenza ufficiale del contratto (con un periodo di tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza). Non possono essere in alcun modo rinnovati tacitamente: finché il cliente della compagnia assicurativa non decide, non firma e non paga, l’assicurazione non si può considerare rinnovata.
Le conseguenze di tutto ciò sono andate a favore non soltanto di tutte quelle persone (la gran parte) a cui sfuggiva tra un impegno (privato e/o lavorativo) e l’altro di ricordarsi di muoversi per tempo al fine di cambiare compagnia assicurativa (rimanendo ancorati alla stessa per un altro anno, e un altro anno ancora), ma anche di tutti gli altri (i più organizzati) in quanto il provvedimento legislativo suddetto grazie alla maggiore concorrenza tra le società assicurative ha favorito in contemporanea l’abbassamento dei prezzi delle polizze (che divengono sempre più competitive).
Un passo ulteriore è datato 2017, anno in cui è stato stabilito dal DDL Concorrenza che il tacito rinnovo era eliminato anche per le garanzie aggiuntive della Rc Auto (come le coperture su furto e incendio, sugli infortuni del conducente, ecc.).
Per il resto ogni contratto però può presentare condizioni diverse. Ad esempio, le polizze poliennali, escludono la possibilità di disdetta per almeno 5 anni in cambio di uno sconto, spesso notevole, sul premio da pagare alla compagnia assicurativa. Oppure esistono dei casi (indicati in polizza come rivalse) in cui l’assicurazione, pur dovendo indennizzare il danneggiato, può pretendere la restituzione di quanto pagato. O ancora può capitare che la copertura non sia operante in certi casi (si tratta delle cosiddette esclusioni).
Quindi è fondamentale che ogni persona prima di trasformarsi in cliente per una determinata compagnia assicurativa si informi a dovere, confrontando le più disparate soluzioni presenti sul mercato assicurativo, così da scegliere con criterio quella che risulta essere la più adatta alle proprie esigenze.
Da questa “faticosa” e oculata ricerca non si può sfuggire, dato che la polizza RCA (acronimo di Responsabilità Civile Autoveicoli) è obbligatoria per legge, a meno che non si presentino 2 condizioni:
1. Per un certo periodo l’auto non è necessaria e quindi non viene utilizzata;
2. Si ha a disposizione un’area privata dove custodire la propria auto (come un garage o un cortile esterno recintato).
Entrambe le condizioni appena descritte sono assolutamente imprescindibili, poiché, rispettivamente:
1. senza la polizza RC non è possibile circolare in Italia con un veicolo a motore;
2. l’assicurazione RC Auto copre il veicolo anche quando è in sosta su luogo pubblico (dove non è improbabile che qualche altro mezzo, per distrazione del conducente o per altre infinite ragioni, possa far danno al veicolo fermo – anche se in queste circostanze può essere davvero molto difficile riuscire a risalire all’autore del sinistro in caso di fuga e in assenza di testimoni o videocamere).