TARSU sulle strisce blu: la SOES vince il braccio di ferro col Comune di Gaeta

“La Cassazione riteneva, con alcuni pronunciamenti, (Cass. n. 15950 e 15851 del 2011 e Cass. 13100 del 2012) relativi alla vicenda tra il Comune di Formia e la Formia Servizi s.p.a., che sulle aree delineate dalle strisce blu si debba pagare la TARSU perché tali aree vengono sottratte all’uso generalizzato della cittadinanza ed il soggetto privato ne trae un profitto economico.

Il sindaco di Gaeta, Cosimino Mitrano

Da allora, molti Comuni hanno inteso chiedere il pagamento della TARSU (e successivi istituti: TARES, TARI) ai gestori del servizio delle strisce blu.


Alla fine del 2012, per la prima volta, il Comune di Gaeta chiede, proprio in forza di quelle sentenze, il pagamento della TARSU per l’anno 2006 alla SOES (allora gestore del servizio).

Negli anni successivi, il Comune di Gaeta formula la richiesta alla SOES spa per gli altri anni fino al 2014 (data di definitivo scioglimento del rapporto contrattuale). Per quanto di conoscenza, negli anni successivi alla cooperativa che gestiva il servizio non fu chiesto il pagamento della TARI.

L’avvocato Christian Lombardi

Bene precisare che, nel frattempo, la giurisprudenza è altalenante. Alcuni giudici in maniera acritica si legano alle sentenza della Cassazione del tempo, altri, analizzando la fattispecie, per lo più sono portati a sostenere che non è dovuta per mancanza del presupposto impositivo e salvo quanto previsto dal contratto.

Nella vicenda de quo, relativa alla TARSU 2009, dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Latina aveva ritenuto che, in ragione del contratto sottoscritto dalle parti, le strisce blu non siano soggette al pagamento delle TARSU (sentenza n. 88 del 27/01/2017) poiché l’appalto «non prevede alcun atto di concessione delle aree pubbliche destinate al parcheggio, prevedendo solo lo svolgimento del servizio», la SOES s.p.a. ha dovuto impugnare innanzi la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (n. 4427 del 25/06/2018) con cui – contrariamente alla sentenza di I grado – si riteneva che la TARSU è dovuta anche dal mero gestore del servizio.

La suprema Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 8275 depositata il 29/04/2020 , la Cassazione ha accolto il primo motivo proposto per la SOES spa dagli avvocati Christian Lombardi e Vincenzo Fontanarosa, in cui si evidenziava la tardività della notifica per l’anno 2009 avvenuta soltanto in data 22/12/2015 e, quindi, oltre il termine ultimo del 31/12/2014, quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata (2009). Ne consegue che viene definitivamente annullato l’avviso di accertamento prot. n. 73635 del 21/12/2015 che comporta un mancato introito per complessivi € 150.827,63″.