Circola da diverse ore una nuova ordinanza presidenziale emessa dalla Regione Lazio per il contenimento dei contagi da coronavirus a Fondi, di fatto ancora ‘zona rossa’. Ma si tratterebbe di una bozza. Seppure il documento porta la firma di giovedì sera del vicepresidente Daniele Leodori e dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, a margine di un confronto con l’Asl di Latina e il Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico. Decisiva, tra l’altro, sarebbe ancora l’alta incidenza dei casi di Covid-19 rispetto alla popolazione residente: “In relazione ai casi positivi la prevalenza nel Comune di Fondi è pari a circa 15,75 casi per 10.000 abitanti, contro i 4,12 dell’intera Provincia di Latina”. Di seguito, i passaggi centrali dell’ordinanza in questione nella bozza che dovrebbe diventare effettiva in giornata. Bisognerà attendere se il documento che sta circolando sarà o meno quello che verrà diffuso tra qualche ora. Non si escludono modifiche sostanziali in corso d’opera (BOZZA VISIBILE E SCARICABILE QUI).
“Ferme restando le misure statali di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 come integrate dal DPCM dell’11 marzo 2020 e dal DPCM 22 marzo 2020, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, con decorrenza immediata e fino al 5 aprile 2020, con riferimento al territorio del Comune di Fondi (LT) come desumibile dalla cartografia allegata all’ordinanza n. Z00012 del 19 marzo 2020, le seguenti, ulteriori misure:
MISURE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
- divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone ivi presenti, anche ove le stesse svolgano attività lavorative fuori dal territorio comunale;
- divieto di accesso nel Comune di Fondi, salvo che:
- a) per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che fossero fuori dal Comune;
- b) per assicurare l’approvvigionamento dei beni di prima necessità;
- c) per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- d) per lo svolgimento delle attività connesse al ciclo biologico di piante e animali e per le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi, in base alle prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale Z00012 del 19 marzo 2020.
MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SERVIZI PUBBLICI
- sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi di cui al punto 2, lett. c);
- il passaggio in ingresso e in uscita dal Comune di Fondi è comunque consentito al personale militare, protezione civile, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, del personale medico e sanitario del SSR, farmacisti e veterinari;
- 5. soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici, ivi compreso del trasporto ferroviario;
- chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture e divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.
MISURE RELATIVE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
- sospensione dello svolgimento delle attività produttive, industriali, lavorative e commerciali per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel Comune di Fondi, ad eccezione delle attività di cui ai codici ATECO del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;
- alle attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi delle prescrizioni precedentemente stabilite con Ordinanza regionale n. Z00012 del 19 marzo 2020;
- le attività di produzione, approvvigionamento, lavorazione e logistica, pure svolte all’interno dell’area del MOF, possono essere espletate anche al di fuori degli orari previsti nell’ordinanza del 19 marzo 2020 e, comunque, non oltre le ore 18:00, a condizione che vengano poste in essere tutte le misure preventive utili alla riduzione del contagio (distanziamento sociale, uso DPI etc..); –
- il personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui al punto 10 nel Comune di Fondi è consentito, in ingresso e uscita, previa esibizione di idonea documentazione relativa ali’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa”.