Sono zone in cui le campagne elettorali si combattono fino all’ultimo voto, aree troppo spesso viste come un semplice bacino di voti perché le problematiche da risolvere sono molte e allora le promesse attecchiscono meglio. Ma poi le grane restano soprattutto quelle di natura urbanistica e sulla pianificazione del territorio, nodi troppo duri da sciogliere perché la politica, promesse a parte non può metterci le mani. Questo accade quando l’unico pronunciamento che conta è quello della magistratura per le frazioni di Mezzomonte, Molella e Palazzo è arrivata la Cassazione.

Nel 2003 il Comune di San Felice Circeo presenta ricorso contro il Comune di Sabaudia rivendicando la proprietà dei terreni. In modo particolare l’Ente che fa ricorso sostiene che ” l’attribuzione di determinate porzioni di territorio, ex r.d.l. n. 1071/1933, all’allora neoistituito Comune di Sabaudia ebbe a concernere in via esclusiva i beni del demanio, non già i beni del patrimonio disponibile, limitatamente ai quali il mutamento della titolarità può verificarsi soltanto in forza della sistemazione patrimoniale e del riparto delle attività e delle passività demandate all’autorità prefettizia”. Una posizione che non passa in primo grado e nemmeno in Appello dove si fa riferimento anche ad una sorta di compensazione ottenuta dal Comune di San Felice Circeo mediante l’assegnazione di altri terreni in zona Colonia Elena.
Il Comune di San Felice Circeo però non demorde ed impugna anche l’Appello arrivando in Cassazione dove invece vince e quindi cassata la sentenza impugnata tutto andrà nuovamente discusso in Appello. Nell’ordinanza si fa riferimento ai terreni appartenenti al Comune di Terracina e quindi ai Tumuleti di Paola, un precedente importante per arrivare alla decisione finale a favore del Comune di San Felice Circeo. “La creazione di un Comune autonomo – si legge nell’ordinanza – su parte del territorio di un altro Comune determina una successione a titolo particolare e non una successione a titolo universale, la quale presuppone invece l’estinzione dell’ente preesistente”. E poi ancora, passaggio fondamentale “Nel caso di specie, similmente, è da ritenere che l’assegnazione al Comune di Sabaudia, in virtù del r.d.l. n. 1071/1933, convertito nella legge n. 200/1934, che ne aveva disposto l’istituzione, di talune porzioni di territorio già di spettanza del Comune di San Felice Circeo non abbia significato e comportato attribuzione della proprietà delle medesime porzioni allo stesso Comune di Sabaudia, non essendo stata prevista alcuna sistemazione patrimoniale ovvero alcun riparto delle attività e delle passività”. Quindi in buona sostanza nessun passaggio “automatico” al Comune di Sabaudia. Disposizioni queste che cambiano di molto le carte in tavola ed anche la prospettiva della nuova discussione in Appello.