Gaetani-Sorgente, la palla torna al Tar. Ancora nel limbo il posto da consigliere di minoranza

Si ritorna al Tar. Nuovo capitolo del “caso” elettorale che vede una poltrona tra i banchi dell’opposizione ancora in bilico tra Luigi Gaetani e la giovanissima Giulia Sorgente. Il Consiglio di Stato “definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da Gaetani, lo accoglie parzialmente, annulla l’impugnata decisione e rimette la causa al primo Giudice”

Ricostruiamo la vicenda. Il Tar del Lazio,sezione di Latina, con sentenza n. 35/2018 “correggendo il risultato elettorale” annullava “l’elezione di Luigi Gaetani, candidato con la lista “Area Nuova” in coalizione per Magliozzi Sindaco e accoglieva il ricorso di Giulia Sorgente (stessa lista) dichiarandola eletta in sua sostituzione”. A tale sentenza Luigi Gaetani, fino a quel momento seduto tra i banchi della minoranza, presenta ricorso e lo scorso 7 gennaio il Consiglio di Stato (sezione terza) accoglie il ricorso di Gaetani, sospende la sentenza impugnata (che vedeva subentrare in consiglio comunale Giulia Sorgente al posto di Gaetani) e fissa per la discussione collegiale dell’istanza cautelare, la camera di consiglio del 22 febbraio. Camera di consiglio che accoglie parzialmente il ricorso e rimanda la decisione al Tar. Contestualmente “annulla l’impugnata decisione”, mantenendo di fatto il consigliere Luigi Gaetani tra i banchi della minoranza, in attesa della definitiva sentenza del Tar.


Le motivazioni di tale sentenza sono formalmente dettate un errore di notifica. Nel ricorso presentato da Luigi Gaetani, infatti, il consigliere di minoranza lamentava che la notifica del ricorso è stata tentata presso un luogo diverso da quello di sua residenza e che pertanto “il giudizio di primo grado sia era svolto a sua insaputa”

Il consiglio di Stato al tempo stesso parla di “piena scusabilità dell’errore di notifica” in quanto il trasferimento di residenza di Luigi Gaetani è avvenuto lo stesso giorno della consegna del ricorso all’ufficio postale. L’errore dunque, per il consiglio di Stato, non è da addebitarsi all’appellata (Giulia Sorgente). Toccherà al primo Giudice valutare “se il difetto riscontrato nel contraddittorio sia sanabile o meno”