Lettera aperta al Sindaco del Comune di Ponza dal Comitato per la Salvaguardia e la Tutela dell’Isola di Ponza:
“Le scrivo ancora, ad estate ormai terminata, sia perché mi viene segnalato che qualcuno continua ancora a emettere musica in orari notturni specialmente sulle basse frequenze che si diffondono a lunga distanza ed attraverso le murature ma soprattutto per ritornare e non dimenticare i soprusi subiti la scorsa estate.
Torno a ribadire che
– La musica diffusa tutte le notti ad altissimo volume al di fuori di un locale è una grave alterazione della libera concorrenza, gli altri locali non possono avere una loro musica diversa. Se l’amministrazione pubblica autorizza in nome della libera concorrenza un esercizio a fare musica all’esterno, questa sarà venduta ai clienti, quelli che vogliono sentire quella musica, andranno a quel locale. Ma se è ascoltabile anche dai locali vicini ad un volume uguale o superiore alla loro, impedirà a questi ultimi di avere una propria musica. Così o ciascuno tenterà di tenere la musica più alta degli altri creando una cacofonia insopportabile. Finché il più forte costringerà gli altri al silenzio e questa non è libera concorrenza. Oppure si metteranno d’accordo, faranno cartello, e neanche questa è libera concorrenza. Le norme e la volontà di favorire la libera concorrenza sono così totalmente disattese.
– È compito del Sindaco proteggere la popolazione dal punto di vista sanitario e la privazione del sonno causa numerosi danni alla salute, la letteratura medica disponibile è imponente. La rinuncia alla salute non può essere considerato un piccolo disagio per favorire l’economia di alcuni imprenditori.
– Ogni interpretazioni di una norma non può prescindere dallo scopo che la stessa ha; se la legge quadro “stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico” deve essere intesa come strumento di tutela e non per autorizzare volumi insopportabili e peggiorare l’ambiente acustico, ma non di poco, a livelli assolutamente insopportabili.
– La sentenze di cassazione n. 201195/1995 “svincola l’illiceità delle immissioni rumorose dai limiti assoluti e differenziali fissati dalla legge e dai regolamenti amministrativi: le immissioni rumorose possono essere impedite in ogni caso se risultano intollerabili. La relativa prova può essere fornita anche per testi” quindi stabilisce che quando i danneggiati dal rumore sono una pluralità indefinita di persone la prova del danneggiamento è nella pluralità di denunce e non necessita di misurazione.
– Il comma 2 dell’articolo 13 del Regolamento di attuazione Piano Comunale di Classificazione Acustica stabilisce in modo inequivocabile che : ‘All’interno del porto borbonico e lungo le aree di ormeggio imbarcazioni, è vietata l’attivazione di ogni fonte di rumore che non sia strettamente collegata alla movimentazione delle imbarcazioni o dei mezzi di trasporto, o alle necessità operative’.
– Tale Regolamento, come stabilisce il comma 3 dell’articolo 6 dello Statuto del Comune di Ponza, è obbligatorio.
– Il citato articolo 13 non è una estemporanea facezia me è stato promulgato il ottemperanza della legge quadro sull’inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995, n. 447) e della direttiva Europea 2002/49/CE e successive modifiche.
– Gli articoli 10 e 11 del citato Regolamento si riferiscono, in modo generale e con evidenza, alla intera isola mentre il successivo articolo 13 ne rappresenta una deroga limitativa; è privo di ogni senso logico voler interpretare questo rapporto al contrario.
– In particolare l’articolo 10 del Regolamento concernente le Manifestazioni occasionali ne fissa alle ore 24:00 il limite per le stesse, prevede altresì la possibilità di derogare, ma non l’obbligo di derogare.
– La derogabilità può essere intesa anche nella anticipare tale termine.
– In oltre lo stesso articolo 10 ne limita fortemente la durata nel tempo a pochi giorni.
– L’articolo 11 che regola invece le attività stagionali all’interno del capitolo “ATTIVITA’ RICREATIVE RUMOROSE A BASSO IMPATTO” non può essere richiamato per una evidente contraddizione in termini.
– L’articolo 11 stabilisce solo una semplificazione amministrativa per attività rumorose a basso impatto, ma da questa semplificazione esclude tra l’altro bar e attività di spettacolo che svolgano manifestazione ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
– Il comma 3 dell’articolo 10 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 prevede una sanzione amministrativa anche per la violazione dei regolamenti di esecuzione, una autorizzazione in difformità dal regolamento è una violazione così come il superamento dei limiti di cui al comma 2.
Quindi chiedo che
– Il potere di deroga sia utilizzato per diminuire i disagi causati alla popolazione e non per aumentarli come si è fatto fin ora.
– sia tenuto conto nelle autorizzazioni e concessioni della chiara limitazione prevista dal citato comma 2 dell’articolo 13.
– siano revocate in autotutela tutte le ordinanze, autorizzazioni e concessioni emesse in violazione del citato comma 2 dell’articolo 13.
– in alternativa e con riferimento alla legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 articolo 2 comma 5 punto (e), considerare la delocalizzazione delle fonti rumorose”.