VSbagliate prima la delibera di consiglio comunale, con cui veniva dato l’ok alla variante al Prg, con vincolo preordinato all’esproprio, e poi l’ordinanza del sindaco con cui è stata disposta l’immediata esecuzione dei lavori.
Il Tar di Latina ha bocciato su tutta la linea l’operato del Comune di Aprilia per allargare la strada di accesso all’impianto di trattamento rifiuti della Rida Ambiente. Accogliendo il ricorso presentato dalla Centro Autocarri srl e da Anna Cosmi, i giudici amministrativi hanno così annullato sia il provvedimento consiliare del 31 luglio 2014 che quello emesso dal primo cittadino il 10 marzo scorso.
Le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti ottenute dalla Rida hanno fatto aumentare notevolmente il traffico di mezzi pesanti su via Gorgona.
Il Comune ha così cercato di trovare una soluzione approvando il progetto della società di Fabio Altissimi di ampliare la strada e lo svincolo di immissione su via dei Cinque Archi. Dino Galanti, nella veste di legale rappresentante della Centro Autocarri srl, che gestisce la propria attività sul terreno di Campoverde da espropriare per sistemare la strada, e Anna Cosmi, anche lei proprietaria del terreno, hanno però impugnato sia la delibera di consiglio comunale che l’ordinanza con cui il sindaco aveva imposto alla Impresa Stradaioli di eseguire subito i lavori.
I ricorrenti hanno sostenuto di non essere stati coinvolti nelle scelte fatte dal Comune prima dell’approvazione della delibera consiliare, come prevede invece la legge, e che lo strumento dell’ordinanza era improprio in casi del genere, non essendo stato specificato tra l’altro l’indennizzo loro dovuto per la perdita del bene.
Tesi accolte appieno dal Tar, che ha annullato quegli atti e condannato sia il Comune che la Rida a pagare tremila euro di spese di giudizio ai ricorrenti.
I giudici hanno precisato che, con l’ordinanza di marzo, il sindaco ha “eluso le fasi del procedimento espropriativo” e che la “pubblica amministrazione ha completamente stravolto le procedure di legge per l’espropriazione per pubblica utilità”.