Secondo i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Latina il rimborso delle rate dei mutui erogato da Acqualatina ai Comuni non é assoggettabile ad IVA. Importante decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina “sull’assoggettabilità ad IVA del rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento degli investimenti versate ai Comuni appartenenti all’ATO4 da parte della società Acqualatina S.p.A., società di gestione del servizio idrico integrato, in quanto assumono la natura di corrispettivo”. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglie il ricorso del Comune di Santi Cosma e Damiano. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina con una singolare e interessante decisione si è espressa sull’assoggettabilità ad IVA del rimborso delle rate di ammortamento dei mutui accesi per il finanziamento degli investimenti versate ai Comuni appartenenti all’ATO4 da parte della società Acqualatina S.p.A., società di gestione del servizio idrico integrato, in quanto assumono la natura di corrispettivo.
LA GUARDIA DI FINANZA. Il Nucleo di Polizia Tributaria di Latina al termine della verifica fiscale eseguita nei confronti della società Acqualatina S.p.a., ha acquisito elementi per provare il mancato assoggettamento ad I.V.A. degli imposti corrisposti dal gestore del Servizio Idrico Integrato agli Enti Locali a titolo di rimborso delle rate dei mutui. La Guardia di Finanzia, in conseguenza di ciò, il 10 Novembre 2014 ha notificato un processo verbale di constatazione nei confronti del Comune di Santi Cosma e Damiano. Nel periodo dal 06 Marzo 2014 al 22 Luglio 2014 i militari hanno eseguito nei confronti di Acqualatina S.p.a., una verifica fiscale ai fini delle Imposte sui redditi e per gli effetti degli artt.32 e 33 del Dpr 600/73, dell’art.2 del D.Lgs.vo 68/2001 e della Legge n.4 del 07 Gennaio 1929. La verifica avviata inizialmente per l’anno 2011, poi successivamente estesa ai fini IVA per gli anni d’imposta 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, limitatamente alla fattispecie riguardante il mancato assoggettamento ad imposta delle rate di mutuo e dei canoni di concessione corrisposti rispettivamente agli Enti locali ed all’ATO4.
LA DIFESA. Il trasferimento di danaro dalla società Gestore (Acqualatina) ai Comuni, trattasi di un semplice e puro rimborso delle rate dei mutui accesi per il finanziamento degli investimenti, trattasi di una cessione che ha ad oggetto danaro e, in quanto tale, la suddetta operazione è esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA, come indicato appunto dal citato articolo 2, laddove è disposto quanto segue: “non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno ad oggetto denaro o crediti in denaro”.
LA SENTENZA. I Giudici della Sezione Sesta della Commissione Tributaria Provinciale di Latina
Il Collegio esaminato il ricorso, esaminato i documenti e gli atti esibiti dalla difesa del Comune di Santi Cosma e Damiano, ritiene di accogliere il ricorso perché fondato. Con la Sentenza n. 1471/6/15 del 29/09/2015 depositata il 01/12/2015 a seguito ricorso presentato dal Comune di Santi Cosma e Damiano contro l’Agenzia delle Entrate di Latina, resa nell’Udienza del 29 Settembre 2015 Sezione sesta, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina, Presidente Quistelli Agostino Relatore De Meo Enzo, ha accolto il ricorso dei Comune di Santi Cosma e Damiano, affermando interessanti principi qui di seguito elencati. I Giudici Tributari Pontini hanno accolto e ritenuto fondate le considerazioni e le eccezioni sostenute dai difensori del Comune di Santi Cosma e Damiano, Dott. Ernesto Testa, Dottore Commercialista e revisore legale all’Avv.to Raffaele Scirè del Foro di Latina (professionista individuato che nello stesso giorno si sono ripetuti accogliendo anche il ricorso del Comune di Terracina con la stessa difesa e con la stessa problematica dell’applicabilità dell’IVA sui rimborsi delle rate di mutui ai Comuni. I Giudici con queste due importanti Sentenze hanno rilevato che il trasferimento di denaro dalla società Gestore (Acqualatina S.p.a.) ai Comuni, per il pagamento delle rate dei mutui accesi per il finanziamento degli investimenti dagli stessi Comuni, trattasi di cessione che ha ad oggetto denaro e, in quanto tale la suddetta operazione è esclusa dall’ambito applicativo dell’IVA ai sensi dell’art.2, comma 3, lettera A) del Dpr n.633/72, laddove dispone: “non sono considerate cessioni di beni le cessioni che hanno ad oggetto denaro o crediti in denaro”.