Sperlonga, aree private o demaniali? Il rebus dei confini rimane

Aree private o demaniali? A Sperlonga i confini si confermano labili. Questione da anni ingarbugliata, e su cui nei giorni scorsi si è espresso, incidentalmente, anche il Tar del Lazio. Confermando in pieno che sì, per quanto riguarda determinate particelle l’esatta delimitazione è tutt’altro che scontata: il verbale di determinazione del 1930, “in cui veniva confermato il limite del demanio marittimo già individuato nel 1902”, è inattendibile. Inidoneo, da solo, ad attestare o meno la demanialità delle aree localizzate lungo il litorale del borgo rivierasco.

Al vaglio della sezione distaccata di Latina del Tar, il ricorso del titolare dello stabilimento “La Nave”, nella zona di Salette. Sul finire del 2005, aveva avviato l’iter per ristrutturare il manufatto adibito a ristorante, andando però incontro a uno stop. Niente autorizzazione al rilascio dell’abilitazione demaniale. Un diniego arrivato nel 2008, con il Comune che citava i pareri negativi della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia del demanio.


Il motivo? Manco a dirlo, i soliti problemi con l’individuazione degli effettivi confini delle particelle: secondo i riscontri, a dare retta al verbale di delimitazione del ’30, c’era un muro che sorgeva quasi nel bel mezzo del confine tra l’ex particella 100 e la particella 103, intestata al Demanio. Una sorta di cortocircuito: d’un colpo, dopo decenni, il richiedente si è ritrovato nei panni di occupatore abusivo. E con l’Agenzia del demanio che imponeva che la richiesta originaria venisse rettificata in “richiesta di concessione a scopi turistico-ricettivi”.

Largo dunque alle carte bollate, con la comunicazione di diniego impugnata, insieme a tutti gli atti connessi, davanti il Tribunale amministrativo. Da dove alla fine hanno dato ragione alla controparte privata, che nel ricorso aveva lamentato in particolare un eccesso di potere per difetto di istruttoria da parte del Comune, in quanto si era deciso per il “no” richiamando come unico elemento a sostegno del contestato sconfinamento la famosa delimitazione del 1930.

“Ritiene il Collegio – scrivono tra le altre cose i giudici – che il solo richiamo ad un accertamento effettuato un secolo fa con strumenti molto meno precisi di quelli messi a disposizione dalla tecnologia attuale non sia affatto sufficiente e idoneo a sostenere il mancato rispetto dei confini tra la proprietà dei privati e le aree del demanio marittimo, unica sostanziale ragione posta a fondamento dell’impugnato diniego. Vero è, invece, che la idoneità del verbale di delimitazione del 1930 ad attestare la demanialità delle aree ubicate sul litorale del Comune di Sperlonga è stata esclusa da numerose sentenze del Tribunale di Roma”.