“Hotel Cusani”, la Cassazione conferma le condanne

FOTO ARCHIVIO: Hotel Grotta di Tiberio

AGGIORNAMENTO – Il primo capitolo giudiziario sugli abusi all’hotel “Grotta di Tiberio”, quello che ha poi dato il “la” alla seconda inchiesta e al nuovo sequestro per lottizzazione abusiva, tuttora in atto, è definitivamente chiuso. Giovedì sera, con il dispositivo della sentenza giunto intorno alle 21,30, la Corte di Cassazione ha confermato le condanne nei confronti dell’ex presidente della provincia ed ex sindaco di Sperlonga Armando Cusani, e dell’altro comproprietario della struttura ricettiva del borgo rivierasco, il suocero Erasmo Chinappi.

*Armando Cusani*
*Armando Cusani*

Un anno e tre mesi a testa per l’abuso edilizio riguardante la sala ristorante e la violazione delle normative paesaggistico-ambientali, per loro. Ricalcando sostanzialmente gli esiti dell’Appello, che rispetto al giudizio di primo grado aveva rideterminato le iniziali pene di due anni per sopraggiunta prescrizione dell’abuso d’ufficio in concorso e dei reati di natura edilizia più in là nel tempo, relativi al primo, contestato ampliamento della struttura tramite una variante ritenuta illegittima.


Prescrizione che davanti la Corte di Appello aveva riguardato anche il terzo imputato, l’ex dirigente dell’Ufficio tecnico comunale Antonio Faiola, in prima battuta condannato a un anno per abuso d’ufficio, e che si era appellato alla Suprema corte sperando in un’assoluzione nel merito. Inutilmente, visto che la Cassazione si è limitata a confermare l’avvenuta prescrizione.

A nulla, per il tecnico ed i due principali imputati, sono valse le istanze presentate nel ricorso del collegio difensivo, costituito dall’avvocato Paolo Stella Richter – considerato un luminare in campo urbanistico – e dai colleghi Grazia Volo, Pierluigi Avallone e Luigi Antonio Panella. Sul fronte opposto l’avvocato Francesco Di Ciollo, a tutela degli interessi di Benito Di Fazio, Alfredo Rossi, Nicola Reale ed Enzo Matacchione, attuali ed ex consiglieri di minoranza che si erano costituiti in giudizio per vedersi riconosciuti i danni morali. Su quest’ultimo punto, la Cassazione ha annullato le disposizioni della Corte di Appello: i risarcimenti chiesti dal blocco d’opposizione, comunque legittimato nella sua costituzione, dovranno essere valutati e quantificati in sede civile.