Mangiare ad orari diversi e non dividere il letto coniugale non sono prove di una crisi familiare. Stabilendo questo principio, il giudice civile del Tribunale di Latina, Francesca Cosentino, in una sentenza di separazione, ha disposto l’addebito a carico della moglie, che aveva lasciato il marito per andare a vivere con il fidanzatino di un tempo. La vicenda riguarda due cinquantenni pontini.
Nel 2010 la donna aveva presentato ricorso per la separazione, chiedendo l’addebito in capo al marito e l’obbligo per quest’ultimo, un ristoratore, di corrisponderle un assegno di mantenimento da 2.500 euro al mese, oltre a restituirle i beni personali, ottenendo in prima battuta un assegno da 800 euro mensili. L’imprenditore, d’accordo con la separazione, ha invece insistito sull’addebito a carico di lei, dimostrando, con l’aiuto dell’avvocato Claudia Depalma, di essere stato tradito e abbandonato.
E il giudice civile Cosentino ha accolto la richiesta dell’uomo, considerando che “in assenza di qualsiasi altro elemento che possa far ritenere spezzato il vincolo coniugale, non può che deporre per una responsabilità della stessa nella rottura del matrimonio, vista la violazione dell’obbligo di fedeltà. Né a diversi risultati condurrebbe la valutazione di elementi quali la prova circa il fatto che la coppia dormisse in letti separati, che avesse orari differenti. Nessun rilievo si ritiene possano gli stessi avere sulla valutazione di un rapporto di coppia, trattandosi il primo di una scelta che non necessariamente consegue ad una crisi familiare ed il secondo di uno stile di vita improntato a far fronte a varie esigenze, familiari e lavorative, da parte di ciascun coniuge, che non per forza è indice di uno stato di difficoltà matrimoniale”.