Sabaudia, lago: Bazuro parteciperà al tavolo tecnico ma sulla proprietà non si tratta

Il lago di Paola  a Sabaudia
Il lago di Paola
a Sabaudia

E’ chiarissima la lettera dell’avvocato Andrea Bazuro in rappresentanza della Comunione Eredi Scalfati che risponde al sindaco di Sabaudia, Maurizio Lucci rispetto la convocazione di un tavolo tecnico per discutere della questione lago. Si può trattare sulla questione responsabilità in merito alla gestione anche rispetto l’acquisto di un impianto di pompaggio da parte dei privati ma sulla proprietà no. Nella lettera che Bazuro inoltra agli stessi enti ed istituzioni invitati dal sindaco al tavolo si ripercorre la lunga vicenda legale riguardante le sentenze che in maniera alternata ed a volte in contraddizione hanno alla fine dato ragione agli Scalfati sulla proprietà del lago.

Eppure circa due anni fa, a seguito di alcuni incontri era stata paventata la possibilità di cessione del lago, si era parlato addirittura di un iter già avviato in Regione ma evidentemente ci sono stati dei ripensamenti. Comunque i proprietari del lago hanno le idee ben chiare anche sull’impegno che in questi anni il comune ha avuto rispetto al lago, interventi in sostanza dovuti secondo gli Scalfati al contrario di quanto sostenuto dal sindaco che quindi viene smentito nella lettera di Bazuro su tutta la linea. Chissà i cittadini cosa ne pensano.


Riportiamo il documento inoltrato dall’avvocato Bazuro:

“riscontriamo la comunicazione in data odierna del Sindaco di Sabaudia, con la quale si convoca un incontro per la costituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto il Lago di Sabaudia (o, rectius, “Lago di Paola”). In relazione a quanto rappresentato dal Sindaco nella comunicazione in oggetto, occorre fare delle necessarie e, quanto mai opportune, precisazioni. I) Il Lago di Paola è stato venduto dallo Stato Italiano con atto in data 22 aprile 1881, stipulato in base alla Legge 21 agosto 1862 n. 793 autorizzante “l’alienazione dei beni demaniali non destinati ad uso pubblico o richiesti per pubblico servizio” (Atto approvato con Ministeriale Decreto n. 73443/14043 pos. 44/Roma il 25 maggio 1881, registrato alla Corte dei Conti il 1° giugno 1881, registrato a Roma il 29 giugno 1881 al reg. 62 n. 3322 Atti Pubblici). Successivamente, la proprietà del bene si è trasferita per conseguenti atti inter vivos e/o mortis causa, fino agli attuali proprietari (Comunione Ereditaria dei beni dell’Avv. Scalfati);

II) Il Lago di Paola è attualmente individuato nel Catasto Terreni del Comune di Sabaudia come segue: Foglio 115, part. 20 (ha 157 are 15 ca

Il comune di Sabaudia
Il comune
di Sabaudia

87); Foglio 121, part. 81 (ha 116 are 91 ca 89); Foglio 122, part. 39 (ha 126 are 28 ca 50), particelle attualmente intestate pro quota ad Anna Scalfati, Andrea Bazuro, Saverio Scalfati, Giovanni Sangiorgi e Giacomo Sangiorgi; III) Il Lago di Paola è stato oggetto di numerosi contenziosi, intentati dalle Amministrazioni Pubbliche al fine di vederne riconosciuta la natura demaniale. Tra i contenziosi suddetti, tutticon esito negativo, si riportano di seguito i più rilevanti: Contenzioso relativo al riconoscimento della natura di demanio idrico del Lago di Paola, terminato con Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2141 del 20 giugno 1958, che hanno rigettato il ricorso principale delle Amministrazioni dei Lavori Pubblici e delle Finanze, avverso la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque in data 11 maggio / 14 giugno 1957, n. 21, che aveva dichiarato private le acque del Lago e illegittima l’iscrizione delle stesse nell’elenco delle acque pubbliche;

Contenzioso relativo al riconoscimento della natura di demanio marittimo del Lago di Paola, terminato con Sentenza della I° Sez. della Cassazione Civile n. 1863/1984, che ha respinto il ricorso del Ministero della Marina Mercantile e di altre Amministrazioni Pubbliche, avverso la Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2570/1980 che aveva escluso l’appartenenza del Lago di Paola al demanio marittimo; Contenzioso relativo al riconoscimento della natura di demanio civico del Lago di Paola, terminato con Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 16891/2006, che ha respinto il ricorso presentato dai Comuni di Sabaudia e di Terracina, dalla Regione Lazio e dal Ministero delle Finanze, avverso la Sentenza n. 17/03 del 7 ottobre 2003 con la quale la Corte di Appello di Roma, Sezione Usi Civici, aveva confermato la validità del contratto di acquisto del 3 marzo 1883 e aveva escluso l’appartenenza del Lago di Paola al demanio civico

IV) Di recente, anche altre Autorità e Amministrazioni dello Stato sono intervenute a confermare la natura privata del Lago di Paola, tra le quali: la Presidenza della Repubblica, con parere rilasciato il 9 luglio 2008 (di concerto con l’Agenzia del Demanio e con l’Avvocatura dello Stato); dall’Avvocatura dello Stato, con parere del 6 novembre 2008; dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella risposta, del 10 dicembre 2008, a due interrogazioni parlamentari; dall’Agenzia del Demanio, in tre pareri rispettivamente del 9 dicembre 2008, del 27 marzo 2009 e del 26 giugno 2009; dalla Regione Lazio, con parere del 2 giugno 2009; V) Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella Sentenza n. 28/2011 ha incidentalmente ipotizzato una demanialità idrica del Lago di Paola, sebbene le Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n. 5992 del 17 aprile 2012 abbiano chiarito che tale pronuncia non ha efficacia sulla proprietà delle acque;

VI) Da ultimo, la pretesa demanialità marittima del Lago di Paola è stata smentita anche dal Tribunale Penale di Latina, con recentissima sentenza del 5 giugno 2014. I riferimenti riportati dal Sindaco di Sabaudia in merito alle diverse “opinioni” sulla natura giuridica del Lago di Paola sono, pertanto, improprie e nient’affatto precise. In particolare, l’applicabilità dell’art. 822 del Codice Civile (e del connesso art. 28 del Codice della Navigazione) al Lago di Paola è stata esclusa dalla Sentenza della I° Sez. della Cassazione Civile con sentenza n. 1863/1984. Allo stesso modo, il riferimento alla Sentenza del Tribunale delle Acque dell’8 marzo 2011 è lacunoso e pretestuoso, in quanto tralascia che le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza n. 5992/2012, a chiusura del medesimo procedimento, sono intervenute a chiarire che tale pronuncia non ha alcun effetto sulla proprietà del bene, avendo il procedimento altro oggetto.

In considerazione di quanto precede, appare del tutto evidente che le sentenze passate in giudicato devono essere rispettate e che il tema della natura giuridica del Lago di Paola non può di certo essere oggetto di una riunione tecnica, che non si comprende quale tipo di competenza e/o di autorevolezza potrebbe avere sul tema. In secondo luogo, il Sindaco sostiene “di aver profuso negli anni il suo impegno, anche predisponendo apprestamenti tecnici mirati alla migliore conservazione delle risorse locali”. La scrivente non comprende il senso, né l’oggetto, di tanto generica affermazione. Non ci risulta, infatti, che il Comune di Sabaudia abbia posto in essere negli ultimi venti anni alcuna iniziativa finalizzata alla tutela dell’ambito lacuale, se non – questa sì, dovuta – la realizzazione di una fognatura circumlacuale, finalizzata ad evitare che gli scarichi civili della città continuassero ad essere riversati nel Lago di Paola (come avvenuto dalla costituzione della città nel 1934, fino all’inizio degli anni ’80). Per tale condotta, si ricorda, il Comune di Sabaudia è stato chiamato a risarcire i danni economici causati alla nostra azienda ittica, ma non quelli ambientali al bacino, ritenuti dalla Corte di Appello di Roma non liquidabili, in quanto incalcolabili.

Quanto sopra, per precisare che tale comunicazione del Comune ci appare quanto mai intempestiva, essendo la nostra famiglia impegnata ormai da cinque anni in un progetto di riqualificazione ambientale e produttiva del Lago di Paola, che ha determinato notevoli miglioramenti delle sue condizioni generali, nonostante la feroce antropizzazione che lo circonda (civile ed agricola) continui a minacciarne e a minarne le effettive possibilità di recupero. Fatte le necessarie e puntuali precisazioni, con la presente comunichiamo e confermiamo la nostra partecipazione all’incontro convocato, affermando sin d’ora che ci asterremo in tal sede da affrontare qualsiasi argomento relativo ai primi due punti all’ordine del giorno fissati dal Sindaco, ritenendo tali questioni sufficientemente chiarite dai riferimenti giurisprudenziali sopra richiamati, passati in giudicato e, dunque, facenti stato tra le parti. Si resta invece a disposizione per tutte le iniziative finalizzate ad un migliore coordinamento pubblico/privato, che sia foriero di azioni migliorative delle condizioni ambientali, gestionali e produttive del Lago di Paola”.