Era stato licenziato al termine di una procedura di mobilità chiusa da Dolciaria srl ( ex Montebovi) società leader nell’industria alimentari per la produzione di prodotti dolciari, nel maggio del 2013 a fronte di un esubero di personale di 29 unità tra operai ed impiegati.
Il lavoratore di Aprilia venne individuato tra gli esuberi. Di seguito, a detta dell’azienda nell’applicazione dei criteri di scelta previsti dall’art. 5 L. 223/91, il lavoratore doveva essere sacrificato poiché sulla base del punteggio finale gli veniva attribuito un punteggio inferiore rispetto ai restanti dipendenti.
Il Tribunale di Latina con provvedimento del 8.07.2014 ha accertato l’illegittimità del licenziamento al lavoratore condannando l’azienda alla reintegra sul posto di lavoro.

E’ stata accolta in primis la tesi sostenuta dal lavoratore assistito dall’Avvocato Fabio Leggiero del foro di Latina, ovvero la violazione da parte dell’azienda dei criteri di scelta statuiti dalla Legge 223/91 art. 5.
“Sentenza corretta – dice l’avvocato – poiché l’azienda ha palesemente errato nell’individuare il lavoratore quale esubero di personale sul falso presupposto che lo stesso rivestisse mansioni e qualifica rientrante tra quelli individuati nella lettera di apertura della mobilità.
IN siffatta maniera continua il legale Dolciaria ha violato i criteri della procedura nonché i principi di correttezza e buona fede alla base di ciascun contratto a prestazioni corrispettive nel caso di specie del contratto di lavoro con il suo dipendente.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro nella persona della dott.ssa C. Papetti, ha correttamente applicato la norma in esame reintegrando il lavoratore e condannando l’azienda al risarcimento del danno subito in seguito all’ingiustificato licenziamento”.