La Soes non è tenuta a pagare 210.134, 47 euro al Comune di Gaeta per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani del 2006. Lo ha stabilito una sentenza della Commissione Tributaria di Latina, sezione I, presieduta dal presidente del Taribunale di Latina Guido Cerasoli. Secondo la Commissione Tributaria, infatti, la Soes non aveva né la detenzione né il possesso dell’area su cui era stato svolto l’accertamento da parte del Comune ma soltanto dei servizi affidati con appalto.

Il ricorso era stato depositato il 21 marzo dell’anno scorso dopo che il Comune di Gaeta aveva notificato l’accertamento nel dicembre precedente. Nel dettaglio, stante l’articolo 63 del decreto legislativo 507/1993 che ritiene soggetti passivi soltanto “…coloro che occupano e detengono i locali o le aree scoperte…”, per la Commissione Tributaria “è pacifico che gli spazi rimangono di proprietà e possesso comunale e sono per lo più soggetti a pubblico transito pedonale e veicolare e anche a momentanee “fermate” di veicoli, mentre solo la sosta prolungata è soggetta a pagamento”.
Motivano i giudici: “Anziché provvedere direttamente all’organizzazione del servizio con la realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, con l’acquisto e posa in opera dei parcometri, con la vendita di schede prepagate e tessere ricaricabili e con le attività di controllo, il Comune di Gaeta ha scelto di affidare opere e attività a una società privata, la Soes, con essa stipulando apposito contratto di “appalto”, nel cui capitolato, vengono indicati e dettagliati i precisi diritti e obblighi dell’appaltatrice ma senza alcuna attribuzione tout cort, né esplicita né implicita, della disponibilità delle aree se non per gli specifici e limitati adempimenti e interventi indicati nel contratto”.
Da cui deriva che “il contratto d’appalto, in sostanza, non affida né concede le aree alla Soes ma le assegna soltanto alcuni specifici servizi e compiti da espletare su quelli spazi, che rimangono non solo nella proprietà e nel possesso del Comune ma anche nella sua disponibilità e detenzione, non potendosi configurare nel caso di specie una sorta di affitto, ove la detenzione dell’intero bene viene trasferita all’affittuario, e tanto meno l’appalto de quo può intendersi come atto di “concessione” al privato delle aree pubbliche destinate a parcheggio a pagamento”.

“Se dunque la società ricorrente non può, nel caso di specie, considerarsi concessionaria, occupatrice o detentrice di dette aree – si legge – viene meno la sua posizione di soggetto passivo del tributo”.
Per l’avvocato Christian Lombardi difensore della Soes: “E’ una sentenza che sicuramente apre una breccia nella giurisprudenza precedente anche della Cassazione e che avrà sicuramente eco nell’ambito giudiziario, e non solo”.