Formia, orti urbani. La proposta di regolamento del Movimento 5 Stelle

Orti_urbani_1Nei giorni scorsi il meetup del Movimento 5 Stelle di Formia ha protocollato  una proposta di regolamento comunale per l’assegnazione e la gestione per gli orti urbani. Lo stesso regolamento è già stato approvato da centinaia di comuni virtuosi  d’Italia che possedendo aree verdi abbandonate o inutilizzate hanno inteso  destinarle all’agricoltura locale.

Per orti urbani si intendono  spazi che non appartengono a chi li coltiva, ma alla municipalità che li assegna gratuitamente e per un tempo prestabilito a coltivatori non professionisti che ne fanno richiesta.


Il meetup del M5S di Formia confida nella capacità dell’amministrazione comunale di saper recepire le proposte concrete e fattibili che provengono dalla cittadinanza. Qualora fosse necessario il M5S di Formia si rende disponibile per qualsiasi chiarimento o contributo necessario alla realizzazione del progetto che le allega, che è stato realizzato visionando diverse varianti tra le quali quella approvata nel Comune di Cagliari.

Essendo di pertinenza dell’organismo di indirizzo e di controllo, la presente proposta è inviata al consiglio comunale.

Il gruppo comunicazione del MoVimento 5 Stelle di Formia

 

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE

DEGLI ORTI URBANI NEL COMUNE DI FORMIA

Premessa

Gli Orti Urbani rappresentano il luogo fisico di una comunità che ricostruisce attivamente il rapporto di cura e di gestione della terra e l’ottenimento dei suoi frutti, in un modo rispettoso dell’uomo e dell’ambiente, e quindi adeguato alle condizioni del suolo e della stagione. Per questo motivo rappresentano un luogo importante per la promozione e la conservazione del patrimonio ambientale e della cultura della sana alimentazione.

Nell’ambito delle azioni di valorizzazione ed incentivazione delle attività sociali e socializzanti, miranti al mantenimento degli individui nel loro ambito territoriale e favorendo,al contempo, il proficuo impiego del tempo libero a vantaggio della persona e della più ampia collettività, l’Amministrazione destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale

 

Art. 1 – Gli Orti Urbani – Finalità

1 –  Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:

•        introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l’aspetto paesaggistico e quello sociale;

•        costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l’abbandono all’improprio utilizzo o al vandalismo;

•        favorire attività all’aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l’opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;

•        promuovere la cultura dell’alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;

•        consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;

•        consentire un’integrazione al reddito per le famiglie indigenti.

2 – I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 50 mq. e i 200 mq., vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.

3- In nessun caso l’assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

 

Art. 2 – Individuazione e Realizzazione degli Orti Urbani

1 – La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.R.G., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all’aggiornamento dell’elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non, che verrà pubblicato e aggiornato on-line sul sito del Comune di Formia.

2 – Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all’art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

3 – L’Amministrazione Comunale, mediante il Servizio Ambiente, realizza gli orti urbani su aree pubbliche, in osservanza delle norme stabilite negli strumenti urbanistici vigenti.

L’individuazione delle aree destinate ad orti urbani dovrà privilegiare i siti con buona accessibilità, con la possibilità di godere adeguatamente delle ore di luce, e tenere conto dell’esito delle preventive analisi del suolo che ne accertino la compatibilità con la destinazione d’uso.

Sulle aree da adibire ad orti urbani saranno realizzati accessi pedonali, zone comuni a scopo ricreativo, ed individuati i luoghi dove posizionare bio-composter o accumulare gli scarti provenienti dalla coltivazione dell’orto come erba, rami e foglie di cui favorire il compostaggio.

Saranno altresì realizzati impianti di approvvigionamento idrico.

 

Art. 3 – Assegnazione dei lotti

1 – L’assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata dagli Uffici comunali incaricati che provvedono con le seguenti modalità:
– l’ufficio predispone con cadenza triennale un apposito bando o avviso da pubblicarsi all’albo pretorio del Comune;

– l’Ufficio comunale competente stabilisce i criteri di valutazione dei requisiti e fissa i punteggi, da riportare nel suddetto bando;

– l’Ufficio provvede a registrare le domande pervenute; esegue l’istruttoria e richiede la documentazione;

– l’Ufficio redige la graduatoria. e la approva, predisponendo apposita determinazione Dirigenziale;

2 – Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso i predetti Uffici e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un’autocertificazione in cui i richiedenti dichiarino:

•        i propri dati anagrafici;

•        la residenza;

•        di non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Formia o di altro Comune limitrofo, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;

•        il consenso al trattamento dei dati personali.

3 – Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento. All’atto della sottoscrizione l’assegnatario deve consegnare all’Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo art. 6.

4 – L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell’appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di sei mesi all’assegnatario.

5- L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

 

Art. 4 – Aventi diritto

1 – Hanno diritto all’assegnazione degli orti i fruitori unicamente di reddito da pensione a qualsiasi titolo, i cassintegrati o lavoratori in mobilità capifamiglia, gli esodati, le famiglie monoreddito e le persone disoccupate residenti nel Comune di Formia che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l’aiuto di componenti del proprio nucleo famigliare, alla coltivazione dell’orto assegnato e non detengano, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Formia o in altro Comune limitrofo , né svolgano attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

2 – Costituiscono titoli di preferenza, nell’ordine:

•        il reddito inferiore risultante dall’attestazione ISEE relativa al nucleo familiare;

•        il numero dei componenti del nucleo familiare (in caso di reddito di uguale importo si dà la precedenza al nucleo familiare più numeroso);

•        l’età anagrafica (in caso di reddito di uguale importo e di uguale numero di componenti del nucleo familiare si dà la precedenza ai richiedenti più anziani).

3 – Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

4 – L’Ufficio comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

5 – L’Ufficio comunale competente, oltre a quanto stabilito nei precedenti commi, può siglare appositi accordi per l’assegnazione di orti ai Servizi sociali o educativi, ai Centri e le Comunità per disabili, per anziani, per ex-tossicodipendenti e per ex-carcerati e alle Associazioni senza scopo di lucro che si occupano di utenti svantaggiati o che per statuto si occupino di tutela dell’ambiente, per un massimo di due lotti per ogni area ortiva. In questo caso l’accordo deve essere accompagnato da un progetto educativo finalizzato, che deve essere aggiornato anno per anno dall’Ente convenzionato. Gli assegnatari, per effetto di tali convenzioni, fruiscono dell’esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui all’art. 6.

 

Art. 5 – Durata dell’assegnazione

1 – L’assegnazione ha la durata di tre (3) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell’assegnatario entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2 – Gli assegnatari, almeno 30 giorni prima della scadenza triennale possono richiedere, il rinnovo della assegnazione dell’area ortiva, della stessa durata della originaria. L’Ufficio tecnico competente, verificherà la corretta conduzione dell’orto nei tre anni di gestione sulla base delle norme contenute nel presente regolamento. Condizione per il rinnovo è che non risultino agli atti ingiunzioni né sanzioni per fatti gravi a carico del conduttore richiedente.

3 – L’Ufficio comunale competente approva l’elenco degli assegnatari che hanno richiesto il rinnovo e procede alla assegnazione.

4 – Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

5 – Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.

6 – In caso di assenza prolungata, per vacanza, malattia o altro, l’assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all’Ufficio comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l’eventuale presenza nell’orto di un’altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell’orto, è fatto obbligo all’assegnatario di darne comunicazione all’Ufficio comunale, per gli adempimenti di competenza.

7 – Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell’orto può, in caso di morte dell’assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell’orto, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 4. L’Ufficio Comunale competente, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell’area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell’assegnazione originariamente previsti.

8 – In ogni caso, dopo il decesso dell’assegnatario, l’orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti.

9 – In caso di revoca dell’assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell’assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.

10 – L’assegnatario è tenuto a segnalare all’Ufficio preposto il cambio di residenza e/o di recapito telefonico.

 

Art. 6 – Canone di contribuzione alle spese generali e modalità di riscossione
1 – Il canone a carico dei conduttori è fissato annualmente con delibera di giunta entro il 31 dicembre o comunque prima dell’approvazione del bilancio di previsione.
2 – E’ prevista una riduzione del 50% del canone annuo, qualora l’assegnatario abbia un reddito ISEE inferiore ad € 7.500,00 annui.

 

Art. 7 – Norme agronomiche

Il Comune, nell’intento di sensibilizzare i suoi cittadini ad un rapporto di rispetto nei confronti dell’ambiente, indica le norme dell’agricoltura biologica come linee agronomiche per la coltivazione degli orti urbani e incoraggia la produzione di compost vegetale e il suo uso per il miglioramento del suolo, nonché l’adozione del metodo dell’agricoltura sinergica.

 

Art. 8  – Coltivazione e Manutenzione dell’Orto

Salvo specifiche misure ulteriormente restrittive dettate da esigenze particolari, anche dovute alla collocazione dei lotti, gli assegnatari sono tenuti a rispettare le seguenti buone norme di manutenzione e coltivazione:

A. Tenere il lotto ragionevolmente pulito da erbe infestanti e mantenerlo in buono stato di coltivazione e fertilità;

B. Evitare comportamenti che causino danno agli altri assegnatari dei lotti, osservando le norme di buon vicinato;

C. Non asportare terra o sabbia né piastrellare o cementificare il terreno;

D. Mantenere la vegetazione arbustiva o arborea correttamente potata;

E. Mantenere le recinzioni e i cancelli o gli altri manufatti in buono stato;

F. Tenere le fosse perimetrali del proprio lotto sgombre da vegetazione e detriti;

G. Non accendere fuochi in presenza di vicine abitazioni;

H. Non utilizzare filo spinato né lasciare incustoditi oggetti pericolosi;

I. Non installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare disturbo o danni all’incolumità altrui ;

J. Non accumulare materiali di scarto né oggetti o rifiuti che causino il degrado estetico dell’area, non ammassare letame all’interno dell’orto, oltre all’uso strettamente necessario;

K. Non erigere manufatti. Sono permessi depositi per attrezzi di dimensioni non superiori a mq 3 e altezza di m 2;

L. Non ospitare contenitori o oggetti che creino ristagni d’acqua ad eccezione di un bidone per la raccolta dell’acqua piovana, comunque privo di ristagni per evitare la proliferazione delle zanzare;

M. Non locare o dare in uso a terzi l’orto avuto in gestione;

N. Non circolare all’interno dell’area con automezzi o motocicli senza autorizzazione preventiva rilasciata dal Comune e comunque per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;

O. Non utilizzare l’acqua per scopi diversi dall’annaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile), non lavare autoveicoli di qualsiasi genere all’interno dell’area;

P. Non allevare o tenere animali di qualsiasi tipo in forma stabile entro il proprio lotto,  non far accedere cani senza guinzaglio;

Q. Non ostruire con materiali di scarto, tiranti o altri elementi statici le parti comuni,  né modificare le strutture avute in uso e alterare le attrezzature date in dotazione (baracche/casse per il ricovero degli attrezzi, reti perimetrali, cancelli, impianti ecc.)

R. Contribuire con la propria manodopera alla manutenzione delle parti comuni;

S. Non esercitare nessuna attività di commercio di ortaggi, erbe o fiori coltivati;

T. Pagare il canone di assegnazione nei termini previsti;

U. Usare solo i prodotti concessi in agricoltura biologica;

V. Collaborare con il Comune per la gestione e il controllo delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti, vigilando sull’insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia;

Z. Sottoscrivere e rispettare il presente Regolamento d’uso dell’area ortiva.

 

Art. 9 – Alberi, siepi e recinzioni

1 – Non sono ammesse alberature d’alto fusto. In ogni caso gli alberi dovranno essere posti in modo tale da non arrecare fastidio ai vicini lotti.

2 – La messa a dimora di alberi o arbusti è comunque soggetta alla compatibilità con la normativa vigente e in particolare alle distanze minime dalle altre proprietà, dalle strade, e dai corsi d’acqua.

3 – Per Orti Urbani con finalità speciali sarà consentita la messa dimora delle specie previste nel progetto di coltivazione approvato.

 

Art. – 10 Uso dell’acqua

1 – L’approvvigionamento idrico per scopi irrigui è esclusivamente riservata per l’innaffiamento. Il suo corretto uso viene affidato al senso di responsabilità dei conduttori degli orti oltre che alla vigilanza del Servizio Ambiente, coadiuvato dalla Polizia Municipale.

2 – È obbligatorio il sistema di irrigazione a goccia.

 

Art. 11 – Manutenzione straordinaria

1 –  Le manutenzione straordinaria del sito, compresi i percorsi, i luoghi di ritrovo e gli arredi,come pure dei pozzi e delle pompe ad essi connessi e delle eventuali siepi e recinzioni dell’area è a carico dell’Amministrazione Comunale, purché attenga ad opere da essa realizzate o da essa espressamente assunte in carico, e sarà eseguita con i proventi dei canoni o con altre eventuali risorse.(A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti comuni).

3 – Resta a carico dei conduttori la manutenzione ordinaria del sito per il suo mantenimento in stato di decoro e per il buon deflusso delle acque nelle fosse di drenaggio.

2 – Sarà compito degli Uffici comunali preposti al Servizio quantificare, in sede di previsioni di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell’esercizio finanziario.

 

Art. 12 Azione di comunicazione, controllo e vigilanza e revoca della Concessione

1 –  Il Comune predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa

conoscenza del presente Regolamento.

2 – Il controllo e la vigilanza sul puntuale rispetto delle norme del presente Regolamento è affidato al Servizio Ambiente. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 8 del Regolamento, il Servizio Ambiente procederà alla revoca della concessione, nel rispetto delle norme di legge sul procedimento amministrativo.

3. L’eventuale revoca della concessione non comporta diritto a risarcimento o rimborsi da parte del concessionario. Il concessionario a cui è revocata la concessione per palese irregolarità non avrà diritto ad accedere alla prima graduatoria utile.

4. La concessione può inoltre essere interrotta in qualsiasi momento, per sopravvenute necessità di diversa destinazione pubblica delle aree su cui insistono gli orti urbani. In ogni caso tale circostanza verrà comunicata all’assegnatario con almeno 180 giorni di preavviso, mediante lettera raccomandata. Trascorso detto termine il concessionario dovrà restituire l’area, che tornerà nella piena disponibilità del Comune, senza che lo stesso corrisponda all’assegnatario alcun indennizzo per eventuali frutti pendenti, se non il rimborso della quota del canone anticipato calcolata in base ai restanti mesi interi che decorrono tra la data della accertata liberazione del lotto e la fine dell’anno.

5 –  La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all’interessato, nei seguenti casi:

  1. palese abbandono e non coltivazione dell’orto;
  2. perdita dei requisiti quale “avente diritto” di assegnazione di cui all’art.4 del presente Regolamento;

c. contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza.

d. mancato pagamento del canone entro il 31 marzo dell’anno di riferimento.

 

Art. 13 Norme Finali e Transitorie

1 – Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

2 – Nel primo bando potranno essere ammesse le proposte che prevedono la gestione collettiva dell’area con la presenza di un coordinatore dell’orto.

3 – Entro il primo anno dalla approvazione del Regolamento il Servizio Ambiente presenta uno studio sulle aree utilizzabili a orto urbano.