Difendersi da Equitalia, ecco come

Roma, 3 gennaio 2012. EquitaliaLa notizia degli atti annullabili emessi da Equitalia e dall’Agenzia delle Entrate ha creato un terremoto mediatico che ha scombussolato i contribuenti italiani, tanti hanno chiesto come fare a difensrsi dalle richieste, talvolta esose, dei concessionari della riscossione.

Il 2013, porta ai contribuenti importanti novità per difendersi da Equitalia, la “legge di stabilità 2014” ed il “decreto del fare” introducono importanti novità.


La legge di stabilità 2014, ha previsto la rottamazione delle cartelle di pagamento.

I contribuenti, possono estinguere il debito con il pagamento dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

L’estinzione avverrà con il pagamento di una somma pari :

1)       all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall’articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

2)       delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 devono versare, in un’unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

A seguito del pagamento di cui al comma 620, l’agente della riscossione è automaticamente discaricato dell’importo residuo.

Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell’avvenuta estinzione del debito.

Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Il decreto del fare, introduce alcune novità in materia di riscossione coattiva, la prima è l’impossibilità per Equitalia di procedere al pignoramento immobiliare della prima casa.

Secondo il dettame del decreto del fare, se l’unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non può essere pignorato, ad eccezione dei casi in cui l’immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).

Altra importante novità riguarda la “Rateizzazione dei debiti tributari” fino a 72 rate mensili e, in caso di peggioramento delle condizioni economiche del debitore, una dilazione per ulteriori 72 rate mensili, con possibilità che sia la prima sia la seconda dilazione di pagamento possano essere aumentate fino a un massimo di 120 rate mensili.

Una norma poco pubblicizzata è anche quella che prevede la possibilità di far annullare le famose “cartelle pazze”, oggi possono essere oggetto di sospensione di fronte ad una richiesta del contribuente e nel caso di inerzia da parte dell’ente creditore dopo 220 giorni, diventano oggetto di annullamento automatico.

Questa è la norma inserita nella legge di stabilità del 2013, a tutela del contribuente, e contro la miriade di cartelle pazze, che ogni anno mettono in difficoltà i cittadini.

La novità in tema di riscossione e cartelle di pagamento, inserita nell’ultima legge di stabilità 2013 ha previsto che al verificarsi di particolari situazioni, si possa chiedere la sospensione immediata della riscossione.

Tali situazioni sono elencate di seguito:

1 – cartella esattoriale soggetta a prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

2 – sussistenza di un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

3 – esistenza di una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

4 – esistenza di una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

5 – pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

6 – qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

In presenza di una di queste situazioni, entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente può presentare direttamente all’agente della riscossione, anche in modalità telematica, una dichiarazione con cui attesta l’illegittimità dell’atto e chiede la sospensione immediata delle azioni di Equitalia.

Proprio in questa sua dichiarazione il contribuente deve indicare i motivi per cui chiede l’immediata sospensione delle cartelle di pagamento.

Va tenuto conto, ovviamente, che se per dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti adottati, il contribuente produce una documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

Dopo aver presentato istanza di sospensione immediata delle cartelle di pagamento, spetta alla stessa Equitalia che ha emesso la cartella esattoriale, trasmettere entro 10 giorni all’ente creditore.

Nei successivi 60 giorni, l’ente creditore potrà confermare al contribuente che la cartella di pagamento è stata emessa per un buon motivo, allegando la documentazione che prova il debito pendente.

In ogni caso, trascorsi inutilmente 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate.

La nuova norma, volta a tutela della parte più debole, che nel caso delle cartelle di pagamento, è il contribuente, con un procedimento molto più snello e più economico, consente al cittadino, di poter far valere i propri diritti, e tutelare i propri interessi.

A questo punto per il contribuente, è importante richiedere un estratto di ruolo della propria posizione debitoria, al fine di valutare la via da scegliere per definire la propria posizione.

scritto da Dott. Enrico Duratorre – Consulenza Giuridico – Amministrativa (consgiuridica@libero.it)

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