Consiglio di Stato, “Nulli gli atti di Agenzia delle Entrate ed Equitalia”

Roma, 3 gennaio 2012. EquitaliaUna importantissima sentenza del Consiglio di Stato, mette a rischio di illegittimità per 767 dirigenti dell’Agenzia delle Entrate con la conseguenza che potrebbero essere annullati tutti gli atti fiscali le cartelle esattoriali scaturite da atti firmati da tale personale privo di qualifica.

Lo scandalo che “La Legge per Tutti” aveva sollevato quasi un anno fa con l’articolo “Nulli gli atti di Equitalia e Agenzia delle Entrate: firmati da falsi dirigenti” si arricchisce di un nuovo e interessantissimo capitolo.


Ad avvalorare la tesi secondo cui gran parte degli avvisi inviati dall’Agenzia delle Entrate e delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia sarebbero nulli è una sentenza appena firmata dal Consiglio di Stato.

Ma facciamo un passo indietro per capire cosa sta per succedere.

La questione è stata sollevata dalla dottoressa Maria Rosaria Randaccio ex Intendente di Finanza a Cagliari (poi direttrice della Commissione Tributaria, in ultimo in forza al Tesoro e all’assessorato regionale al Turismo), la quale avverte: le cartelle di Equitalia e gli avvisi delle Agenzie delle Entrate sono tutti nulli.

Ciò deriva da una importante sentenza del TAR Lazio.

Il Tribunale amministrativo ha stabilito che, all’interno delle Agenzie delle Entrate, gran parte del personale che firma gli accertamenti non ha i requisiti di “dirigente”. La conseguenza è che tali atti sono nulli e, con essi, anche le successive cartelle Equitalia.

Il Tar del Lazio (Tar Lazio sent. n. 07636/2011) ha dichiarato illeciti e illegittimi gli ottocento incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati, invece che ai veri Dirigenti delle Agenzie delle Entrate sparse nelle varie sedi d’Italia.

Infatti, su un organico di 1.200 dirigenti del Ministero, solo 400 posti risultano coperti da dirigenti abilitati, ossia assunti tramite regolare concorso, mentre gli altri 800 incarichi sono stati conferiti indebitamente a dei “nominati”.

La questione è stata affrontata anche dalla stessa Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Quest’ultimo sostiene, tra le righe, che Equitalia S.p.a. agendo in qualità di agente della riscossione, in quanto concessionario di un pubblico servizio, deve utilizzare, per tutte le incombenze, personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia Dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Il fatto che tutto il personale utilizzato per le incombenze della riscossione debba essere incardinato nella Pubblica amministrazione lo prevede la legge.

La stessa legge prevede che anche la sottoscrizione dei ruoli da trasmettere a Equitalia per la riscossione deve essere svolta esclusivamente dai Dirigenti, dal momento che solo ai Dirigenti compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

Invece, come ci ha svelato il Tar del Lazio con la sentenza appena citata, la trasmissione dei ruoli ad Equitalia per la loro riscossione – prerogativa un tempo affidata alla competenza esclusiva degli Intendenti di Finanza – in questi ultimi dieci anni è stata illegittimamente effettuata da semplici impiegati, spesso privi del diploma di laurea.

Si parla di una questione che riguarda non solo il Ministero delle Finanze in generale, ma anche altri ministeri.

Nel 1992 i dirigenti della Intendenza di Finanza e di tutti gli uffici finanziari sono stati retrocessi in carriera ed inquadrati nella nona qualifica funzionale, ossia quella dei quadri, in questo modo, parte dell’organico è rimasto scoperto.

Sono stati inizialmente chiamati, a coprire il vuoto, quelli che erano dentro il Ministero delle Finanze, ma collocati nei ruoli centrali, inquadrandoli come dirigenti, mentre gli altri colleghi sono rimasti nella nona qualifica funzionale.

Poi, alla fine degli anni ’90, ci si è reso conto che questi posti dovevano essere coperti da un certo numero di persone, così il Ministero ha bandito dei concorsi per coloro che avevano iniziato a ribellarsi all’inquadramento della nona qualifica.

Naturalmente questi concorsi non hanno coperto l’organico ma solo in minima parte, così, i restanti posti sono stati coperti con incarichi fiduciari, conferiti in barba alla legge.

A coprire carichi dirigenziali sono stati chiamati semplici impiegati, che non avevano la qualifica di funzionari.

La conseguenza di questa di questo terremoto giudiziario è che tutte le cartelle esattoriali notificate dagli agenti della riscossione e da Equitalia S.p.a. in questi ultimi dieci anni potrebbero venire annullate perché illegittime per via della mancata sottoscrizione dei “Ruoli” (trasmessi ad Equitalia) da parte di un dirigente abilitato, ossia assunto tramite pubblico concorso nei Ruoli Dirigenziali della P.A.

Un terremoto vero e proprio.

Per comprenderne la portata, basti pensare agli effetti che tale pronuncia aveva determinato su tutti gli atti firmati dai “dirigenti illegittimamente nominati” e sui conseguenti procedimenti che ne erano scaturiti. Se il dirigente è privo di qualifica, anche l’atto da questi firmato è nullo.

Nulli, quindi, gli accertamenti e nulle anche le cartelle esattoriali di Equitalia emesse sulla scorta dei primi.

Una catastrofe per il fisco!

Pertanto, una legge del 2012 (Art. 8 comma 24, legge 44/2012) aveva cercato di rimediare al pasticcio, una “sanatoria” che la legge aveva convalidato gli incarichi affidati senza concorso e, in attesa di espletare le nuove procedure concorsuali, aveva autorizzato anche l’attribuzione di ulteriori incarichi dirigenziali a funzionari delle stesse Agenzie. un meccanismo che travalicava i concorsi pubblici.

Oggi, con la decisone del Consiglio di Stato, giustizia sembra essere fatta.

Una sentenza di qualche giorno fa del Consiglio di Stato (Cons. St. sent. n. 5451/2013 del 18.11.2013) rimette tutto in gioco.

Secondo i Giudici Amministrativi di ultima istanza, infatti, la “sanatoria” è incostituzionale, così, il Consiglio di Stato ha chiamato in gioco la Corte Costituzionale affinché valuti se cancellare per sempre, dal nostro ordinamento, tale scempio normativo.

La conseguenza è che sono nuovamente in bilico i posti per 767 dirigenti e gli atti da questi firmati – ivi comprese le cartelle esattoriali successive – che possono essere annullate.

Ipoteche, fermi auto, esecuzioni immobiliari, pignoramenti della pensione e dello stipendio potrebbero cadere tutti, in un solo colpo, con la sentenza della Corte Costituzionale.

Si apre, dunque, una stagione di contenzioso, che potrebbe portare non solo alla dichiarazione di nullità degli atti “ab origine” perché sottoscritti da persona non qualificata, ma anche la richiesta di ripetizione dell’indebito, in quanto si configurerebbe un illecito arricchimento.

 

scritto da  Dott. Enrico Duratorre – Consulenza Giuridico – Amministrativa (consgiuridica@libero.it)