RIDOTTA L’IMU SULLE AREE FABBRICABILI A MONTE SAN BIAGIO

*Federico Carnevale*
*Federico Carnevale*

AGGIORNAMENTO – Sono ben due le agevolazioni fiscali per i contribuenti di Monte San Biagio, in materia di IMU. Nessun pagamento della tassa per i genitori che concedono in comodato d’uso gratuito il loro secondo appartamento a un figlio e riduzione dell’aliquota per i possessori di quelle aree fabbricabili ricadenti in alcuni comparti (industriale, ecc.). A stabilirlo è stata la giunta comunale che, non appena sono state rese note le disposizioni per quanto riguarda l’applicazione delle aliquote nel settore dell’IMU, ha provveduto a determinare il provvedimento contenuto in due specifiche deliberazioni.

Particolarmente soddisfatto per il risultato raggiunto, soprattutto il capogruppo consiliare di Forza Italia, Federico Carnevale, il quale ha coordinato il non facile lavoro che ha portato alla deliberazione di giunta tanto attesa da numerosi proprietari sia di seconde case date in affitto omaggio ai figli che di aree potenzialmente edificabili, aree che, per ora, sono impossibilitate a vedere realizzate sulla loro superficie alcun manufatto edilizio.


“Ci ha convinti della bontà delle scelta amministrativa –fa rilevare Carnevale- anche il difficile momento del mercato immobiliare, penalizzato dalla crisi economica  e da vincoli di ogni genere. Per quanto riguarda la concessione dell’abitazione in comodato d’uso gratuito ai figli, ci sembra più che giusto che la legge abbia accolto lo spirito di cui sopra, spirito che ci ha consentito di deliberare, qui in comune, nella maniera in cui abbiamo fatto non appena le decisioni governative ci hanno dato i competenti strumenti operativi”.

Qui di seguito vengono riportati, nella loro interezza, i due testi delle determine di giunta con l’indicazione dettagliata degli importi ridotti per ogni tipologia presa in considerazione.

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTI e RICHIAMATI:

–  il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha introdotto e disciplinato l’Imposta Municipale Propria stabilendone l’istituzione a decorrere dall’anno 2014;

–  il decreto legislativo 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha poi disposto, all’art. 13, comma 1, che <<L’istituzione dell’Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 in quanto compatibili>>;

–  il comma 3 dell’articolo 13 del sopra menzionato D. Lgs. 201/2011 stabilisce che la  base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

RICHIAMATO in particolare il comma 5 dell’art.5 del D. Lgs. 504/1992 il quale dispone: <<Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo ai seguenti parametri: a) zona territoriale di ubicazione, b) all’indice di edificabilità, c) destinazione d’uso consentita, d) agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, e) ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche>>;

VISTO l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 che prevede per i Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti, stabilendo che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  30  del  06/08/2012, all’art. 6 prevede che <<il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. I valori stabiliti avranno validità anche per gli anni successivi qualora non si deliberi diversamente. Non si procede all’accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l’imposta dovuta per le stesse sia tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti>>;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO che l’art. 8 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito nella Legge 124/2013, ha differito al 30/11/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 19/05/2008 con la quale si determinavano i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini ICI;

CONSIDERATO che il mercato immobiliare è in una fase di stasi e che pertanto appare equo a questa Amministrazione non incrementare i valori di riferimento determinati con la citata delibera di G.C. n. 87 del 2008, risultando necessario, a seguito di numerose richieste pervenute dai contribuenti proprietari di aree soggette a pianificazione attuativa e non ancora approvata, nonché da proprietari di lotti gravati da servitù di passaggio di reti tecnologiche, di lotti aventi superfici particolarmente esigue e terreni soggetti a distanza da corsi d’acqua pubblici, rideterminare  i coefficienti di riduzione previsti dalla relazione tecnica allegata alla già citata delibera di.G.C. n.  87/2008

PRESO ATTO che i suddetti valori non sono vincolanti per i contribuenti, ma limitano il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta venga versata sulla base di un valore inferiore;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

 

1)      Di confermare per l’anno 2013, ai soli fini della limitazione del potere di accertamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili del territorio comunale, che di seguito si riportano:

 

ZONA PRG

INDICE DI FABBRICABILITA’

FONDIARIA

VALORE DA UTILIZZARE

B1  COMPLETAM E RISTRUT

1,5 MC/MQ

60,00 €/MQ

B2  COMPLETAM E RISTRUT

1 MC/MQ

40,00 €/MQ

B3  COMPLETAMENTO

0,5 MC/MQ

20,00 €/MQ

C1  ESP. RES. SEMINTENSI.

1,2 MC/MQ

48,00 €/MQ

C2  ESP. RES. ESTENS.

0,3 MC/MQ

12,00 €/MQ

D   IND – ARTIG – COMM

25,00 €/MQ

F   ATTREZ. E SERVIZI

20,00 €/MQ


2)  Di approvare le seguenti riduzioni per particolari vincoli limitativi della capacità edificatoria:

FATTISPECIE DI RIDUZIONI (DEPREZZAMENTO)

PERCENTUALE RIDUZIONE

Lotto gravato da servitù di passaggio di reti tecnologiche (acquedotto, fognatura, linee elettriche, gasdotto, ecc.)

30,00%

Viabilità prevista dallo strumento urbanistico vigente

10,00%

Lotto avente conformazione irregolare

10,00%

Lotto avente superficie particolarmente esigua o confinante con altro/i avente/i diversa destinazione urbanistica (es.residenziale – produttivo)

20,00%

Terreni a rischio di inondazione Fascia A (D.G.R. n. 422 del 15/02/1999)

10,00%

Terreni a rischio frana Fascia A (D.G.R. n. 422 del 15/02/1999)

10,00%

Terreni soggetti a distanza da corsi d’acqua pubblici (D.G.R. n. 211 del 22/02/2002)

30,00%

Lotti interni ad aree soggette a pianificazione attuativa in fase di approvazione

 50%

3)    Di dare atto che tutti i coefficienti di riduzione non sono cumulabili tra loro e che in presenza di più vincoli sullo stesso mappale prevarrà quello più favorevole all’utenza;

4)    Di autorizzare il Responsabile del servizio tributi, ai fini dell’attività di accertamento con decorrenza 01/01/2013, ad utilizzare i valori delle aree edificabili  e i coefficienti di riduzione così come sopra determinati;

5)    Di dare atto che il presente atto riveste carattere di indirizzo  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

In prosieguo, con ulteriore votazione legalmente resa

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.