
Il Tar di Latina ha accolto il ricorso presentato dall’Eni contro un provvedimento amministrativo del Comune di Gaeta che ordinava la demolizione di una serie di manufatti realizzati dalla multinazionale dell’energia nel territorio comunale. Una demolizione di opere abusive che, secondo quanto prescritto nell’ordinanza comunale, se non fosse avvenuta nei tempi indicati avrebbe naturalmente portato all’acquisizione al patrimonio comunale dell’area in oggetto.
Insomma, in sostanza, il Comune di Gaeta ha detto all’Eni, occupante tra l’altro ancora di un’area di 250mila metri quadrati nell’area di Bevano, se non abbatti le opere mi impossesso del terreno sul quale quei manufatti sono stati realizzati. Una posizione contro la quale l’Eni ha ritenuto di non poter fare altro che ricorrere.
Per questo motivo nel ricorso, la ricorrente Eni proprietaria dell’area in oggetto, impugna il provvedimento comunale esclusivamente per la parte che riguarda, in caso di inottemperanza, all’acquisizione del suolo “alla mano pubblica, denunciando che siffatta sanzione non può essere disposta a danno del proprietario allorchè esso, come nel caso di specie, risulti estraneo all’abuso edilizio”.
Queste le parole testualmente riportate nel ricorso che il tribunale amministrativo ha deciso di accogliere perché ritenuto fondato in virtù del fatto che l’abuso, secondo quanto riportato nel provvedimento del Tar, “è stato compiuto dai coniugi Presutto – Di Fonzo, e infatti la signora Presutto aveva anche chiesto il rilascio di concessione edilizia a sanatoria, negata dal Comune, che, proprio in base al diniego, ha disposto la demolizione. E non è neppure affermato che l’Eni ne sia corresponsabile, anzi dal preambolo risulta che l’Eni ha intrapreso iniziative volte a contrastare quanto realizzato sul suolo di sua proprietà ad opera dei possessori”.
E infatti secondo una documentazione risalente agli anni 1993 e 1995 fu la stessa Eni ad opporsi all’abusiva occupazione del suolo del quale voleva rientrare in disponibilità. Insomma è valso il principio secondo cui “la sanzione dell’acquisizione delle opere abusive, e dell’area di sedime, in caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione non può essere pronunciata in danno del proprietario che risulti estraneo alla realizzazione dell’abuso”.