REDDITOMETRO 2013, DUBBI SULL'APPLICABILITA'

redditometroHa debuttato lunedì il nuovo redditometro, con questa è stata la notizia che ha aperto tutti i giornali ed i telegiornali italiani.

L’Agenzia delle Entrate, comunica che il nuovo redditometro, più efficiente del precedente si avvalerà dei controlli incrociati di diverse banche dati, e servirà a combattere l’evasione fiscale, sempre più malattia sociale del nostro tempo. Il redditometro incrocerà i dati di spesa e di reddito dei contribuenti, al fine di verificare le eventuali incongruenze, sarà consentito uno scostamento del 20%, superato il quale scatterà l’accertamento automatico.


L’accertamento automatico induttivo è uno strumento che l’amministrazione finanziaria utilizza, invertendo l’onere della prova, parte da un teorema, lo scostamento eccessivo tra spesa e reddito e arriva ad un corollario, il contribuente ha evaso le tasse, questo duo, teorema – corollario, pone il contribuente nella situazione in cui deve dimostrare il perché di una serie di situazioni.

Molto spesso, il contribuente si trova davanti ad una prova impossibile, deve fornire la prova negativa di un fatto, ecco perché negli anni il redditometro non ha ottenuto il successo sperato, ed è stato più volte bocciato dalle commissioni tributarie.

Il nuovo redditometro è ritenuto più efficace del precedente ed il contribuente avrà una doppia possibilità di confronto con l’ufficio per spiegare i motivi delle incongruenze e giustificare le spese.

Gli uffici tributari contano di scovare circa 35 mila evasori nell’arco dell’anno, il nuovo redditometro sarà applicato a partire dai redditi 2009.

Questa ultima dichiarazione fa sorgere grossi dubbi sull’applicabilità retroattiva dello strumento di verifica.

E’ pur vero che l’amministrazione finanziaria, può effettuare controlli sugli ultimi cinque anni, infatti, è di cinque anni il termine di prescrizione per l’ufficio, per la verifica delle posizioni fiscali dei contribuenti, ma d’altro canto, lo statuto del contribuente (L. 212/2000) è chiaro a ritenere l’inapplicabilità retroattiva delle leggi fiscali.

Nel 2009, lo scostamento che faceva partire l’accertamento automatico induttivo era del 25% per due anni consecutivi, oggi cambia lo strumento e cambiano i criteri di verifica, quindi una situazione che nel 2009 era regolare, oggi diventa irregolare, con effetto retroattivo.

Questo tipo di applicazione di uno strumento, legittimo, rischia di far diventare l’accertamento o la verifica illegittimi alla fonte, con la conseguenza che si prospetta il fondato rischio di nuova ondata di ricorsi.

scritto da: Dott. Enrico Duratorre, Consulenza Giuridico – Amministrativa