In sei si sono visti negare il riconoscimento al trattamento economico previsto per legge per il trasferimento di autorità in altro Comune. E in sei si sono rivolti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione Latina, per chiedere l’annullamento del diniego.
Il giudice amministrativo ha esaminato ogni singola posizione seppure arrivando alla medesima sentenza: l’atto va annullato e il riconoscimento riconosciuto e corrisposto.
G.V., M.C., R.B., B.T., G.S. e A.P. ciascuno per proprio conto ha presentato ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza reparto tecnico logistico amministrativo navale, ufficio amministrazione, per chiedere l’annullamento della nota con la quale veniva rigettata la richiesta all’ottenimento della corresponsione dell’indennità di trasferimento.
La motivazione del diniego da parte dell’amministrazione era il requisito della distanza di almeno dieci chilometri tra i due Comuni da calcolare tra le due case comunali, piuttosto che tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
Intanto il Tar ha ritenuto insussistente l’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dal Ministero, in quanto il trasferimento ha avuto luogo per tutti il 24 luglio del 2006, e quindi non prescritto il diritto all’indennità di trasferimento invocata dai dipendenti, non essendo trascorso il termine dei cinque anni.
In merito alla distanza utile a maturare l’indennità, il giudice amministrativo, che nel caso di specie ha esaminato il trasferimento dei sei militari da Formia a Gaeta, ha ritenuto vigente la legge numero 29 del marzo 2001 numero 86, nella quale è disposto che il diritto ad ottenere l’indennità spetta “nella sola ipotesi in cui la nuova sede di servizio sia ubicata ad una distanza superiore ai dieci chilometri rispetto a quella di provenienza”.
Requisito quest’ultimo esistente per tutti e sei i militari che da Formia sono stati spostati a Gaeta.
Il giudice collegiale ha pertanto accolto le istanze, annullando il diniego impugnato e quindi riconosciuto il diritto alle indennità di trasferimento, ma non ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno.