SPERLONGA, AUTOVELOX SULLA FLACCA: IL GIUDICE DA' RAGIONE AL COMUNE

Vittoria in Tribunale per il Comune di Sperlonga sul caso autovelox. A pronunciarsi a favore dell’ente comunale è stato il giudice del Tribunale di Terracina Franco Catracchia, investito in grado di Giudice di appello della spinosa situazione che si era venuta a creare circa due anni e mezzo fa quando il Giudice di Pace di Fondi Eugenio Fedele aveva accolto i ricorsi presentati da numerosi automobilisti avverso i verbali emessi dal Comune di Sperlonga relativamente alle infrazioni comminate dagli autovelox presenti sulla strada regionale Flacca, partendo da un presupposto: il programma informatico fornito da società private e utilizzato dalla Polizia Locale di Sperlonga, per elaborare i dati delle infrazioni elevate tramite autovelox, non era omologato.

Mancanza che, secondo il giudice Fedele, invalidava le multe emesse. Di tutt’altro avviso il Comune di Sperlonga che ha sempre sostenuto la regolarità degli atti e delle procedure poste in essere, e che la normativa in materia non richiede l’omologazione dei programmi informatici utilizzati per l’elaborazione dei dati. Proprio sulla scorta di queste ragioni aveva fato mandato allo studio legale associato Magliocchetti – D’Arcangelo di impugnare le sentenze emesse dal giudice Fedele. Le ragioni del Comune hanno troato conferma nella sentenza emessa dal giudice Catracchia, il quale ha accolto in toto l’appello proposto dallo studio legale associato Magliocchetti – D’Arcangelo.


Il giudice ha infatti rilevato che il momento decisivo dell’accertamento è invero costituito dal rilievo fotografico cui deve presiedere uno dei soggetti ai quali l’articolo 12 del Codice della Strada demanda l’espletamento del servizio di polizia stradale e che solo in via esclusiva non può essere affidato ai privati.

La successiva fase dello sviluppo, stampa e spedizione rappresenta un semplice espletamento di attività materiale cui non deve necessariamente attendere o presenziare un pubblico ufficiale.

La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è pertanto costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto e di tempo e di luogo indicate.

L’assistenza tecnica di un privato operatore non interferisce allora sull’attività di accertamento direttamente svolta dagli agenti, bensì quest’ultima offre agli utenti della strada un ulteriore controllo di sicura garanzia di precisione del funzionamento degli strumenti di rilevazione, tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato.