FORMIA SERVIZI, REPLICA DEI DIPENDENTI AL COMUNE: “LA COOPERATIVA SI PUO’ FARE”

Gianluigi Valerio, Biagio Guerriero, Emanuele Franzini, ex dipendenti della Formia Servizi spa, in nome e per conto dei trentuno ex dipendenti prendono carta e penna e rispondono in toto alle problematiche sollevate in particolare dall’amministrazione formiana circa i motivi ostativi all’affidamento della fallita società alla costituenda cooperativa di ex dipendenti. La pubblichiamo integralmente così come protocollata in Comune e indirizzata al sindaco di Formia, al presidente del consiglio comunale, ai consiglieri componenti il consiglio comunale.

“La società Formia Servizi S.p.a. è stata costituita previo espletamento di una gara a evidenzia pubblica concernente sia la scelta del socio privato, che la specificità di compiti operativi connessi, tra l’altro, alla gestione del servizio dei parcheggi.


Quindi, pur essendo stata espletata la gara suddetta a distanza di molti anni dall’ art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, come modificato dell’ art. 15 della L. n. 166 del 2009, la costituzione della società Formia Servizi S.p.a., avente prevalente capitale pubblico, è comunque avvenuta mediante il ricorso ad una procedura di evidenza pubblica cd. a doppio oggetto.

Il che, proprio alla luce di quanto previsto dall’ art. 23-bis comma 8 lett. c) del D.L. n. 112 citato, non comporta assolutamente la cessazione del servizio alla data del 31.12.2011, essendo in proposito chiaramente prevista quale scadenza per società costituite con le modalità suddette quella naturale indicata nel contratto di servizio.

Donde la scadenza per il caso in questione avverrà il 31.12.2050.

Proprio le norme richiamate nella nota sindacale al par. b confermano la possibilità di affidamento del servizio in questione alla costituenda cooperativa.

L’art. 23 bis Legge 133/’08 è confermato dall’art. 4 Regolamento di Attuazione adottato col DPR 168/’10.

La norma invocabile nel caso di specie e pienamente applicabile è l’art. 23 bis comma 8 lett. c che così recita:”le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a comma 2 , le quali abbiano avuto ad oggetto, allo stesso tempo, la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio”.
Di poi, del tutto errato è l’ assunto dell’ impossibilità giuridica per la Curatela di concedere mediante affitto di ramo di azienda alla cooperativa di soci lavoratori il servizio di gestione parcheggi di cui il fallimento dispone per essere dotato delle relative concessioni e contratti, oltre che del possesso del Parcheggio Multipiano del Golfo.

Al riguardo, va evidenziato come al Comune di Formia sfugga che l’ applicazione dell’ art. 116 co. 4 D.lgs. n. 163 del 2006 si rende possibile nel caso di specie, pur trattandosi della concessione di un pubblico servizio, in quanto l’ affidamento di quest’ ultimo è avvenuto in favore di una società mista a prevalente capitale pubblico, per la quale, ai sensi dell’ art. 32 del D.lgs. n. 163 del 2006, la normativa anzidetta, unitamente ad altre previste sempre dal Codice degli Appalti, è pienamente applicabile.

Indi, a nulla rileva la distinzione tra appalto e concessione di servizi, superata la questione a motivo della piena utilizzazione della procedura competitiva ad evidenza pubblica, come richiesto dalla legge.

La stipula della convenzione Comune di Formia – Formia Servizi spa si atteggia quale contratto di affidamento conseguente alla detta procedura ad evidenza pubblica, risultando ciò del tutto conforme ai principi normativi in materia (Cons. Stato , sez. VI, 1555/2009; TAR Lecce, sez. III, 1404/2008).

In sintesi ed in conclusione, è proprio l’ esistenza di una società mista a prevalente capitale pubblico che consente, ai sensi del citato articolo 32, l’ estensione di norme del Codice degli Appalti, donde il richiamo all’art. 30 medesima legge è del tutto ultroneo ove non infondato/capzioso.

Da quanto esposto, discende la piena infondatezza delle contestazioni formulate sul punto nella nota sindacale.

°°°°°°°°°°°°

Sotto il profilo squisitamente civilistico-fallimentare, poi va rilevato che:

– ai sensi art. 2555 cc. l’azienda si compone di rapporti (convenzioni, contratti, concessioni amministrative) e beni: nel caso di specie, tale elemento è inconfutabile, alla luce di quanto dedotto, in quanto la Formia Servizi spa in fallimento è titolare di convenzioni e concessioni (col Comune di Formia) e beni (Multipiano delle Poste, computer, software, sistemi parcheggio, ecc.);

– ai sensi art. 104 bis Legge Fallimentare l’affitto a terzi dell’azienda deve rispettare i requisiti della conservazione del patrimonio dell’azienda fallita e di un incremento dell’attivo: nel caso di specie, tali requisiti sono entrambi rispettati con l’affitto alla costituenda società cooperativa, che corrisponderà alla curatela un canone di locazione e si accollerà oneri invero a carico della stessa, oltre a salvaguardare il patrimonio aziendale;

– ai sensi art. 104 bis Legge Fall. in combinato disposto con l’art. 116 D. Lgs. 163/2006, la curatela può affittare l’azienda a” favore di cooperative costituite o da costituirsi …con la partecipazione maggioritaria di almeno ¾ dei soci cooperatori nei cui confronti risultano estinti rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità”: nel caso di specie i dipendenti TUTTI, licenziati in data 31.03.2011 e in lista di mobilità, hanno manifestato la volontà di costituire una cooperativa e di affittare l’azienda, unico strumento di subentro nelle concessioni amministrative in caso di fallimento dell’originaria affidataria;

– ai sensi art. 72 Legge Fall., il rapporto Comune di Formia-Formia Servizi spa non è stato sciolto né ante fallimento né post fallimento: indi, esso è da considerarsi, in ossequio al dettato normativo, un rapporto giuridico preesistente al fallimento ed oggi esistente.

Tutto quanto dedotto è stato delibato positivamente dal Curatore e dal Giudice Delegato al Fallimento, come riportato nei provvedimenti giudiziali in possesso dell’Amministrazione.

°°°°°°°°°°°°°

Sotto il profilo strettamente giuslavoristico, devesi evidenziare l’infondatezza assoluta della deduzione contenuta nella nota sindacale secondo cui l’affitto dell’azienda come proposta fa venir meno il regime di tutela di cui all’artt. 2112 c.c. in favore dei lavoratori, i quali invero conservano la detta tutela anche in caso di acquisizione dello stato di soci lavoratori della costituenda cooperativa proprio perché lavoratori licenziati ed iscritti nelle liste di mobilità: ciò anche e soprattutto ove l’affitto venga a scadere il 31.12.2011.

Al riguardo, null’altro rileva, attesa l’assoluta infondatezza/superficialità della contestazione nel merito!!!!

Ci si permette di segnalare la Circolare INPS del 14.04.2011 n. 67 che fuga ogni dubbio sulla compatibilità tra attività lavorativa ed indennità di mobilità.

°°°°°°°°°°°°°°°

In conclusione, ponendo mente alla circostanza che l’’affitto dell’azienda alla cooperativa di ex dipendenti avrebbe come risultato:

– tutti e 31 ex dipendenti della spa Formia Servizi in fallimento oggi in mobilità, senza stipendio da circa nove mesi, troverebbero uno sbocco occupazionale senza incidere sulle casse comunali, anzi investendo in proprio ed a proprio rischio;

– sarebbe salvaguardato, oltre al riassorbimento dei posti di lavoro, la salvaguardia del patrimonio Formia Servizi spa e quindi del Comune, socio di maggioranza della società;

– sarebbe salvaguardato e messo in uso il Multipiano delle Poste;

– sarebbe riattivato immediatamente un servizio essenziale per la vivibilità della città e per l’impulso dell’attività economica, commerciale in particolare, con vantaggi economici, diretti ed indiretti) per il Comune stesso (royalties, canoni di superfici, ecc.);

– si eviterebbe un probabile, ove non certo, dispendioso e dilatorio contenzioso con la curatela.

Invece, in caso contrario:

– il servizio sarà concesso a terzi che non garantirebbero il riassorbimento dei dipendenti;

– si dovrà aspettare i tempi necessari per l’affidamento a terzi, con gravi disagi ulteriori per i cittadini e gli operatori economici in vista dell’imminente stagione turistica;

– il Multipiano delle Poste, compendio facente parte della massa fallimentare, rimarrà in disuso e comunque non disponibile al servizio;

– si dovrà, con molta probabilità, affrontare un lungo e dispendioso contenzioso con la curatela Fall. Formia Servizi spa;

– il Comune di Formia, socio di maggioranza della società fallita, vedrà depauperato il proprio patrimonio nonché svilito il proprio credito quale creditore del fallimento, con gravi ripercussioni erariali.

Alla luce di quanto esposto e dedotto, si chiede all’amministrazione comunale e ad ogni singolo Consigliere Comunale di prendere le decisioni del caso alla luce delle procedure in atto (affitto di azienda) e della normativa invocata, in ossequio altresì ai provvedimenti giudiziali già adottati (parere del Curatore e provvedimento autorizzatorio del Giudice Delegato).

Disponibili, come dichiarato nell’incontro del 28.04.2011, a concertare modalità di attuazione del servizio con la stessa amministrazione comunale, anche con forme alternative a quelle proposte”.

[adrotate group=”2″]

***ARTICOLO CORRELATO*** (Nasce Città del Golfo, obiettivo gestione comune di rifiuti e sosta a pagamento nel basso Lazio – 16 aprile -)

***ARTICOLO CORRELATO*** (La Di Cesare srl presenta ricorso in Cassazione contro il fallimento della Formia Servizi – 22 aprile -)

***ARTICOLO CORRELATO*** (VIDEO ex dipendenti Formia Servizi in cooperativa – 22 aprile -)

***ARTICOLO CORRELATO*** (Comune diffida l’affidamento della Formia Servizi alla cooperativa – 23 aprile -)

***ARTICOLO CORRELATO*** (Formia Servizi, c’è la bozza di contratto – 27 aprile -)

***ARTICOLO CORRELATO*** (L’avvocato Masiello precisa e chiede spiegazioni – 30 aprile -)

[adrotate group=”2″]