FONDI: IL COMUNE ISTITUISCE L’IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 1° APRILE – 30 SETTEMBRE

A seguito del Decreto Legislativo sul Federalismo Fiscale Municipale, il Comune di Fondi – con Delibere di Giunta e di Consiglio comunale del febbraio – ha istituito l’imposta di soggiorno per il periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre di ciascun anno.

L’imposta è destinata anche a finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali. Essa sarà corrisposta per ogni pernottamento, ovvero per ogni persona e per ogni notte, per un massimo di n°15 giorni in una delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che offrono alloggio e sono situate nel territorio del Comune di Fondi.


Il soggetto responsabile degli obblighi tributari (gestore d’imposta) è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta, ovvero i non residenti nel Comune di Fondi.

Sono considerati esenti dalla corresponsione dell’imposta i minori entro il sedicesimo anno di età, chi presta attività lavorativa presso le strutture ricettive e le aziende produttive locali, chi versa in situazione di grave handicap o si trova a soggiornare per cause di forza maggiore (come gli eventi calamitosi).

La misura dell’imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale ed è definita secondo le seguenti tariffe: alberghi a 3 stelle: Euro 1,50 al giorno a persona; alberghi a 2 stelle: Euro 1,00 g./p.; alberghi ad 1 stella: Euro 0,50 g./p.; residenze turistiche-extralberghiere (campeggi, villaggi turistici, affittacamere, B&B e tutte le tipologie non soggette a classificazione): Euro 1,00 g./p.