NUOVA NORMATIVA TARGATURA CICLOMOTORI

L’articolo 14 della legge n. 120/2010 recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ha previsto che tutti i ciclomotori in circolazione, precedentemente muniti di Certificato di Idoneità Tecnica, debbano essere dotati di targa (ex art. 97 del C.d.S.) e del certificato di circolazione secondo il calendario stabilito con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il citato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto datato 2 febbraio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, ha definito il calendario entro il quale i proprietari di ciclomotori, già immessi in circolazione anteriormente alla data del 14 luglio 2006 – muniti della precedente documentazione tecnica rilasciata a norma dell’articolo 62 del C.d.S. ovvero dei certificati di idoneità tecnica (C.I.T.) – per poter circolare richiedono il rilascio della targa e del certificato di circolazione ai sensi dell’articolo 97 del C.d.S. entro i seguenti termini:


Va  ricordato che la targa a 6 cifre è abbinata a un determinato ciclomotore e, pur rimanendo intestata alla persona che l’ha richiesta, può essere trasferita su un nuovo ciclomotore solo su specifica richiesta dell’intestatario e previo rilascio di un nuovo certificato di circolazione; in tal modo l’abbinamento targa/telaio è stabilito dal proprietario ma per tutto il tempo nel quale esso perdura la targa non potrà che essere associata a quel determinato ciclomotore e non ad altri.
Tutto ciò premesso e considerato, con decorrenza 13 febbraio 2012, la circolazione con un ciclomotore per il quale non sia stata rilasciata la targa ed il relativo certificato di circolazione ai sensi del citato articolo 97 del C.d.S. non è più ammessa e comporta l’applicazione della sanzione di cui al citato articolo 14, comma 3° della legge 120/2010 che recita “Chiunque circola con un ciclomotore non regolarizzato …(omissis)… è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00”. Trattandosi di sanzione prevista da fonte diversa dal Codice della Strada l’importo dell’oblazione ammonta ad Euro 519,67 (un terzo del massimo edittale) e va pagata con mod. F23 in banca o alle Poste.