IL COMUNE DI CORI ISTITUISCE IL CONSIGLIO TRIBUTARIO

*Mauro De Lillis*

Il Comune di Cori costituisce il Consiglio Tributario comunale, in seguito all’approvazione da parte del Consiglio comunale del relativo Regolamento per l’istituzione e il funzionamento di tale organo.

Il Consiglio Tributario, quale organo consultivo della Giunta municipale, è stato istituito in conformità a quanto disposto dall’art. 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010 che disciplina la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall’art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.


“Il nuovo organo, in collaborazione con l’Agenzia del Territorio ed altre Amministrazioni o Enti Pubblici, dovrà coadiuvare gli Uffici finanziari del Comune di Cori nello svolgimento dei compiti di partecipazione all’accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e all’individuazione dei soggetti d’imposta che non hanno presentato denuncia, col fine precipuo di combattere le evasioni fiscali” – spiega l’assessore al Bilancio Mauro De Lillis.

“Espletati gli accertamenti, le conclusioni a cui perverrà, unitamente a tutta la documentazione raccolta e alle eventuali proposte di modifica dell’imponibile, verranno comunicate ai competenti Uffici finanziari del Comune che provvederanno ad inviare le apposite segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’INPS, conformemente alle disposizioni di legge”.

Il Consiglio Tributario sarà composto da 5 membri eletti dal Consiglio comunale in base al possesso dei requisiti indicati nel Regolamento e in modo da rappresentare proporzionalmente tutti i gruppi consiliari.

I Consiglieri tributari a loro volta eleggeranno un Presidente ed un Vice presidente; opereranno in completa gratuità e senza alcun rimborso spese; rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio comunale che li ha eletti e saranno rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Le sedute non saranno pubbliche e non potrà parteciparvi il contribuente, a meno che lo stesso chieda di poter esporre le proprie ragioni; può invece intervenire, senza voto deliberativo, il Sindaco e l’Assessore alle Finanze.

I Consiglieri tributari, e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono assoggettati al segreto d’ufficio per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

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