Truffa bond Banca Etruria, Confconsumatori Minturno inizia procedure mediazione

Le subordinate non potevano essere cedute alla clientela retail, ora chi deve risponderne è la “Good Bank”». Continua il lavoro di Confconsumatori a tutela dei risparmiatori danneggiati dall’operazione “Salva Banche”. La Confconsumatori è pronta a difendere nelle aule di giustizia i risparmiatori “traditi”. I procedimenti di mediazione partiranno all’inizio di gennaio pertanto gli interessati sono invitati a rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori. «Oggi che anche Banca d’Italia e Abi dicono che le subordinate non potevano e non possono essere cedute alla clientela retail, appare ancor più chiara la violazione degli articoli 21 e 22 del TUIF da parte della vecchia Banca, che con i propri dipendenti ha piazzato gli strumenti finanziari complessi a migliaia di pensionati e famiglie».

Non mancano i casi limite. A Grosseto una pensionata 75enne si è vista girare, come primo investimento della sua storia, tutto il suo patrimonio (60 mila euro) in obbligazioni subordinate di Banca Etruria dietro suggerimento dello zelante funzionario di Banca che assicurava la sicurezza al pari dei titoli di stato.


«Di tutte queste condotte illecite chi ne risponde ora è l’ente che ha acquistato l’azienda buona Banca Etruria». Il decreto di trasferimento della Good Bank recita testualmente:

  • La Banca d’Italia, con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l’azienda bancaria della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio – Società Cooperativa, in amministrazione straordinaria, con sede in Arezzo, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d’Italia del 21 novembre 2015 – approvato dal Mef con Decreto del 22 novembre 2015 – (ente in risoluzione) a favore della Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.p.a., con sede in Roma (ente ponte). Restano escluse dalla cessione dell’azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall’art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell’ente in risoluzione (1). L’ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all’ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività ceduti ai sensi dell’art. 43, comma 4, del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 –

«Dunque, al pari di tutti i clienti della banca che se reclamano un torto devono farlo contro la nuova Banca, anche per gli obbligazionisti si apre la strada della causa contro la Nuova Banca poiché possono agire non per ottenere il rimborso dell’obbligazione (dove la Banca era emittente) ma il ristoro dei danni per inadempimento contrattuale nella fase di vendita (la Banca era anche intermediaria finanziaria) del titolo. Altro che miseria di stato hanno pieno titolo per ottenere tutti i danni».